Martedì
22 Maggio 2012
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Le riforme del sistema previdenziale

Le riforme pensionistiche introdotte negli ultimi anni hanno portato ad un riordino completo della previdenza al fine di sanare il grave squilibrio finanziario del sistema pensionistico pubblico. Sono state introdotte nuove regole per incentivare lo sviluppo della previdenza complementare del sistema obbligatorio pubblico, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.

Il 1997 ha rappresentato un anno di svolta per il sistema previdenziale italiano durante il quale sono state realizzate importanti misure strutturali: l'armonizzazione dei regimi speciali, il varo effettivo della previdenza integrativa, l'accelerazione della riforma del '95.
Si è trattato di tre momenti determinanti, sia per la razionalizzazione che per l'affermazione di criteri di maggiore equità all'interno dell'intero sistema pensionistico.
L'armonizzazione dei regimi speciali, realizzata attraverso un considerevole numero di decreti legislativi, che ha interessato numerose categorie (telefonici, elettrici, piloti, controllori di volo, magistrati, forze dell'ordine, militari, calciatori, dipendenti Banca d'Italia, lavoratori dello spettacolo...) i cui fondi avevano regole disomogenee e criteri non più sostenibili per garantire l'equilibrio tra contributi versati e pensione. È stato un difficile ma inevitabile intervento di razionalizzazione della giungla pensionistica italiana che presentava aspetti di disparità e di privilegio non più sostenibili.
Con l’istituzione del primo fondo contrattuale, quello dei chimici (Fonchim), è invece nato il secondo pilastro del sistema pensionistico italiano: la previdenza integrativa. Questo fatto ha una portata storica per il nostro paese sotto un duplice aspetto: dà ai lavoratori la possibilità di beneficiare di prestazioni complementari rispetto al sistema pensionistico obbligatorio, così come avviene in quasi tutti i paesi europei.
L'ultimo importante intervento ha riguardato alcune correzioni alla riforma del '95 approvate con la  legge Finanziaria di fine dicembre 1997. Anche in questo caso ci si è mossi seguendo criteri di maggiore equità. Sono state uniformate le regole dei dipendenti pubblici a quelle dei privati; è stata innalzata di un anno l'età per i dipendenti privati per accedere alla pensione d'anzianità (escludendo però chi aveva cominciato a lavorare prima dei 18 anni e chi svolge attività operaia o particolarmente gravosa); sono state innalzate le aliquote contributive dei lavoratori autonomi (per adeguarle alle prestazioni); sono state ulteriormente uniformate le regole per tutti i regimi speciali; è stata ridotta la scala mobile per le pensioni più "ricche".
Queste misure permetteranno la stabilizzazione della spesa del nostro sistema pensionistico, in rapporto al prodotto interno lordo, migliorandone le condizioni di sostenibilità macro-economica.

Riportiamo di seguito i principali provvedimenti relativi al riordino e alla riforma del sistema pensionistico italiano:

1992

Dl 384/92 convertito con modificazioni in Legge n. 438/92
• blocco delle pensioni di anzianità;
• sospensione scala mobile sulle pensioni;
• attribuzione per il 1993 di una perequazione forfetaria pari al 1,8% a giugno e l’1,7% a dicembre; lo scatto di dicembre non è stato più recuperato;
• istituzione delle “finestre” per l’accesso alla pensione di anzianità, in data successiva a quella di maturazione del diritto;
• aumento di cinque anni dell’anzianità contributiva minima per aver diritto all’integrazione al trattamento minimo nel caso di pensione liquidata in convenzione internazionale.

Legge n. 421/92
• Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di Sanità, Pubblico Impiego, previdenza e Finanza Territoriale.
 
DLgs n. 503/92 ( attuazione deleghe della L. 421/92)
• Graduale innalzamento dell’età per l’accesso alla pensione di vecchiaia fino 60 anni per le donne e fino a 65 anni per gli uomini;
• graduale aumento del requisito contributivo per il diritto alla pensione di vecchiaia fino ad almeno 20 anni;
• graduale aumento del periodo di riferimento per determinare la retribuzione media per il calcolo della pensione;
• graduale aumento, fino a 35 anni, del requisito contributivo per l’accesso alla pensione di anzianità per i pubblici dipendenti;
• limitazione della perequazione automatica delle pensioni al solo costo della vita.

1993

DLgs n. 124/93 (attuazione delega della L. 421/92)
• Disciplina delle forme pensionistiche complementari

DLgs n. 373/93 (attuazione delega della L. 421/92)
• Calcolo della pensione per i “nuovi assunti”

DLgs n. 374/93 (attuazione delega L. 421/92)
• Benefici per le attività usuranti

Legge n. 537/93 (collegato Finanziaria 94)
• Spostamento di due anni delle ‘Finestre’ fissate dal DL 384 per l’accesso alle pensioni di anzianità;
• riduzione dell’importo della pensione (penalizzazione) per i pubblici dipendenti che accedono alla pensione di anzianità con una contribuzione inferiore a 35 anni;

1994

DL 553/94 e DL 564/94
• Nuovo blocco delle pensioni di anzianità dal 28 settembre 1994

Legge n. 724/94 (collegato Finanziaria 95)
• Conferma del blocco delle pensioni di anzianità fino al 30 giugno 1995;
• spostamento al 1° gennaio successivo di ogni anno lo scatto di scala mobile già previsto con effetto dal 1à novembre; nel 1995 non vi è stata alcuna perequazione;
• accelerazione dell’innalzamento dell’età per il diritto alla pensione di vecchiaia (da un anno ogni due anni a un anno ogni 18 mesi);
• inclusione per i pubblici dipendenti, della indennità integrativa speciale nella base di calcolo e non più attribuita in modo separato in aggiunta alla pensione base;
• estensione del rendimento del 2% per ogni anno di contribuzione a tutte le gestioni che avevano rendimenti superiori;

1995

Legge n. 335/95 Riforma del sistema pensionistico
• Introduzione del sistema di calcolo contributivo per i lavoratori che iniziano l’attività in data successiva al 31/12/95 o che a tale data potevano far valere una anzianità contributiva inferiore a 18 anni;
• subordinazione del diritto alla pensione di anzianità anche al compimento di una determinata età anagrafica (52 anni nel 1996; a regime, 57 anni). In alternativa al doppio requisito (contribuzione ed età) è previsto una maggior anzianità contributiva: 36 anni nel 1996 e 40 anni a regime dal 2008;
• determinazione, per i pubblici dipendenti, di un terzo “canale”di accesso alla pensione per coloro che hanno una contribuzione compreso tra 30 e 32 anni ma con una maggiore “penalizzazione” (rispetto a quello gia introdotto con la legge 537/93) commisurata agli anni mancanti a 37);
• definizione di nuove “finestre” per l’accesso alla pensione di anzianità: 1° luglio e 1° ottobre per chi ha compiuto anche il 57° anno di età entro tali date; 1° gennaio o 1° aprile dell’anno successivo negli altri casi;
• riduzione dell’importo della pensione di reversibilità o indiretta al coniuge superstite in relazione ai redditi da questi posseduti;
• introduzione della non cumulabilità del trattamento di invalidità o di inabilità con la rendita Inail spettante per lo stesso evento;
• estensione a tutti i regimi delle normativa (art. 12 della legge 153/69) relativa alla retribuzione imponibile pensionabile ( sia pure limitatamente alla quota di pensione relativa alle anzianità maturate dal 1° gennaio 1993);
• garanzie, per le pensione liquidate in convenzione internazional, che la quota avrà un importo non inferiore ad un 40° del Minimo Inps per ogni anno di contribuzione;
• estensione a tutti i regimi della normativa vigente per l’Assicurazione Generale Obbligatoria in materia di pensione ai Superstiti;
• introduzione della possibilità di trasformare il rapporto di lavoro da tempo a tempo parziale (con almeno 37 anni di contribuzione) e possibilità di cumulare la pensione maturata con il reddito da lavoro a tempo parziale;
• introduzione per le lavoratrici del pubblico impiego della facoltà di chiedere la pensione di vecchiaia al compimento del 60° anno di età;
• estensione alle pensioni del pubblico impiego della normativa sulla integrazione al trattamento minimo (escluso per le pensioni di anzianità);
• garanzia della copertura previdenziale anche ai lavoratori “parasubordinati” attraverso la costituzione di una apposita gestione presso l’Inps;
• previsione di numerose deleghe per il completamento della omogeneizzazione delle normative tra tutte le gestioni pensionistiche;
• istituzione dell’Assegno Sociale in sostituzione della Pensione Sociale;

DLgs n. 579/95
• Trattamento fiscale e contributivo della parte di reddito eccedente l’importo del massimale contributivo previsto per il sistema contributivo (132 milioni per il 1996).

1996

DLgs n. 414/96 (attuazione delega Legge 335/95)
• Soppressione del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto (autoferrotranviari e internavigatori) e trasferimento degli iscritti al Fpld dell’Inps.

DLgs n. 508/96 non convertito ma i cui effetti sono stati fatti salvi con il comma 216 dell.art 1 della Legge 662/96
• Estensione della possibilità di cumulare la pensione già maturata con il reddito da lavoro trasformato da tempo pieno in tempo parziale in tutti i casi di maturazione del requisito per il diritto alla pensione di anzianità; in presenza di tale trasformazione i datori di lavoro sono tenuti ad assumere nuovo personale;
• non cumulabilità, con effetto dal 30 settembre 1996, della pensione di anzianità con redditi da lavoro di qualsiasi natura (fatti salvi particolari casi relativi al possesso di determinate anzianità). 

DLgs 562/96 (attuazione delega Legge 335/95)
• Parziale omogeneizzazione delle normative pensionistiche del Fondo speciale per i dipendenti dell’ENEL e delle Aziende elettriche private (“elettrici”) alle norme dell’AGO.

DLgs 563/96 (attuazione delega Legge 335/95)
• Parziale e più graduale omogeneizzazione delle normative pensionistiche dei dipendenti della Banca d’Italia e dell’Ufficio Italiano Cambi alle norme AGO;

DLgs 565/96 (attuazione delega Legge 335/95)
• Riforma della “mutualità pensioni “(Fondo pensioni per le Casalinghe);

DLgs 568/96 (attuazione delega Legge 335/95)
• Parziale omogeneizzazione delle normative pensionistiche del Fondo Speciale per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione (Telefonici) alle norme AGO;

Legge n.662/96 (Collegato Finanziaria 97)
• Conferma della possibilità di cumulare la pensione già maturata con reddito da lavoro trasformato da tempo pieno in tempo parziale già definito con DL  508/96;
• conferma della non cumulabilità della pensione di anzianità con i redditi da lavoro di qualsiasi natura, come già definiti dal DL 508/96;
• possibilità per i lavoratori autonomi di cumulare il 50% della pensione con il reddito da lavoro autonomo;
• obbligo per gli Invalidi Civili, di presentare entro il 31 marzo di ogni anno una dichiarazione per confermare la sussistenza delle condizioni che hanno dato diritto alla prestazione;
• recepimento della “Sanatoria” per gli indebiti previdenziali formatisi fino al 31 dicembre 1995.

1997

DL 79/97 (manovra aggiuntiva alla Finanziaria 97)
• Determinazione, “entro il mese successivo  alla cessazione dal servizio” del termine entro il quale deve essere erogato il trattamento definitivo di pensione ai pubblici dipendenti.

DLgs 146/97
• Riordino della “previdenza agricola”.

DLgs 149/97 (attuazione delega Legge 335/95)
• Parziale omogeneizzazione delle normative pensionistiche del personale dipendente dell’Ente nazionale di assistenza al volo alle norme dell’AGO.

DLgs 164/97 (attuazione delega Legge 335/95)
• Parziale e graduale omogeneizzazione delle normative pensionistiche del Fondo speciale per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea (“Fondo Volo”) alle norme dell’AGO.

DLgs 165/97 (attuazione delega Legge 335/95)
• Parziale e graduale omogeneizzazione delle normative pensionistiche del personale militare, delle Forze di Polizia, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e del personale non contrattualizzato del pubblico impiego alle norme dell’AGO.

DLgs 166/97 (attuazione delega Legge 335/95)
• Parziale e graduale omogeneizzazione delle normative pensionistiche del Fondo pensioni per gli sportivi professionisti (Enpals) alle norme dell’AGO.

DLgs 182/97 (attuazione delega Legge 335/95)
• Parziale e graduale omogeneizzazione delle normative pensionistiche del Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo (Enpals) alle norme dell’AGO.

DLgs 184/97 (attuazione delega Legge 335/95)
• Riordino e generalizzazione delle normative relative a ‘ricongiunzioni’,’riscatti’e ‘versamenti volontari’.

Legge 449/97 (Collegato Finanziaria 98)
• Obbligo per l’accesso alle pensioni di anzianità, per tutte le gestioni, di una contribuzione non inferiore a 35 anni unitamente ad una determinata età anagrafica (nel 1998: 54 anni per i lavoratori privati e 53 anni per gli operai, le qualifiche assimilate e per i “precoci” nonché  per i pubblici dipendenti, età elevata  a 57 anni rispettivamente dal 2002, dal 2003 e dal 2004), oppure obbligo di una maggiore anzianità,uguale per tutte le gestioni, di 36 anni nel 1998, 37 anni dal 1999, 38 anni dal 2004, 39 anni dal 2006 e 40 anni dal 2008;
• estensione, a tutte le gestioni  pensionistiche, della normativa gia vigente nell’AGO relativa alla riduzione dell’aliquota di rendimento per le quote di retribuzione pensionabile eccedenti il massimale pensionabile (“tetto”) , con effetto sulla sola quota di pensione relativa alle anzianità maturate dal 1° gennaio 1998;
• abolizione dell’adeguamento delle pensioni al salario del “pari grado”in servizio (“clausola oro”);
• estensione a tutte le forme pensionistiche delle disposizioni sul cumulo tra pensione e redditi da lavoro previste per l’AGO;
• ripristino della parziale cumulabilità della pensione di anzianità con i redditi da lavoro autonomo: l’importo corrispondente al minimo Inps più il 50% della quota di  pensione eccedente l’importo corrispondente al minimo;

1998
 
DLgs 278/98
• Correzioni e modifiche ad alcuni dei provvedimenti delegati attuativi delle deleghe conferite con la Legge 335/95.

Legge 448/98 (collegato Finanziaria 99)
• Estensione alle pensioni di anzianità liquidate sulla base di almeno 40 anni di contributi delle disposizioni previste per le pensioni di vecchiaia ai fini del cumulo con i redditi da lavoro.

Legge 144/99 (Coll. Ordinamentale alla Finanziaria 99)
• Nuova delega al Governo per riordinare gli Enti previdenziali prevedendo anche la fusione per incorporazione di enti con finalità e funzioni identiche;
• configurazione di un assetto che preveda un solo ente per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e due enti per l’assicurazione contro l’invalidità,vecchiaia e superstiti

2004

Legge 243/2004 Riforma del sistema pensionistico
• Il 28 luglio 2004 è stata approvata la legge delega sulla riforma delle pensioni. Le novità introdotte dalla nuova riforma diverranno operative dal 2008, mentre il primo provvedimento previsto  sarà quello relativo all'incentivo per il posticipo della pensione.

 

Le novità

Pensione di anzianità
Fino al 2007 saranno valide le norme attuali. Pertanto, i lavoratori che matureranno entro il 31 dicembre 2007 i requisiti di età e contribuzione attualmente richiesti, potranno accedere alla pensione secondo le quattro finestre previste dalle attuali norme,
Dal 2008 i lavoratori dipendenti potranno andare in pensione con 35 anni di contributi e 60 anni di età; i lavoratori autonomi con 35 di contributi e 61 di età. In alternativa per tutti è prevista la possibilità di andare in pensione con 40 anni di contributi a prescindere dall'età;
Dal 2010 i requisiti diventeranno 35 + 61 per i lavoratori dipendenti e 35 + 62 per quelli autonomi (oppure 40 anni di contributi).
Dal 2014, oltre ai 35 anni di contributi, serviranno 62 anni di età per i dipendenti e 63 per gli autonomi (oppure 40 anni di contributi).
Le donne avranno la possibilità di andare in pensione, anche dopo il 2008, con i requisiti previsti dalla normativa attualmente in vigore (35 + 57), ma la pensione sarà interamente calcolata con il sistema contributivo.
Dal 2008 le finestre di uscita saranno ridotte da quattro a due (1° gennaio e 1° luglio).

Pensione di vecchiaia
Per le pensioni liquidate con il sistema retributivo non cambia nulla;
Dal 2008 per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo l'età pensionabile sarà elevata da 57 a 65 anni di età per gli uomini e 60 per le donne (in alternativa si potrà andare in pensione con il solo requisito contributivo di 40 anni);
Incentivo per il posticipo del pensionamento (Bonus art. 1 Legge 243)
Fino al 31 dicembre 2007 i dipendenti del settore privato, in possesso dei requisiti per la pensione di anzianità previsti dalla normativa attualmente in vigore, potranno rinviare il pensionamento  rinunciando all’accredito contributivo all’AGO;A seguito di tale scelta la somma corrispondente alla contribuzione che il datore di lavoro avrebbe dovuta versare(compresa la quota a carico del lavoratore) è corrisposta interamente al lavoratore.

Che cos’è il Bonus
La legge 243/2004 introduce un particolare beneficio (cosiddetto bonus) per i lavoratori dipendenti del settore privato che hanno maturato o matureranno il diritto alla pensione di anzianità entro il 31 dicembre 2007, ma che intendono continuare a lavorare.
Con il bonus, coloro che scelgono di rimanere al lavoro rinunciando all'accredito dei contributi ottengono un aumento esentasse in busta paga pari alla contribuzione previdenziale, che è del 32,7% dello stipendio lordo

Quali requisiti per il diritto al bonus
Ha diritto al Bonus chi ha maturato o raggiungerà i requisiti per la pensione di anzianità, che nel 2005 sono di 35 anni di contributi e almeno 57 anni d'età (oppure 38 anni di contribuzione indipendentemente dall'età).  Nel 2006 e nel 2007, per la pensione sono sempre necessari 35 anni di contributi e almeno 57 anni di età. In alternativa, si può andare in pensione con 39 anni di contribuzione indipendentemente dall'età
 
Non hanno diritto al bonus
I lavoratori dipendenti di:
Stato (comprese le scuole e le istituzioni educative);
Aziende Autonome dello Stato;
Province, Regioni, Comuni, comunità montane;
Università;
Istituti Autonomi case popolari;
Camere di Commercio,industria,artigianato e agricoltura;
Enti pubblici non economici;
Asl, Aran e Agenzie fiscali;
Banca d’Italia e Ufficio Italiano cambi.
Inoltre non spetta ai lavoratori iscritti ai fondi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria (Inpdap, Ipost).
Come sarà liquidata la pensione dopo il rinvio
L'importo della pensione che spetterà al lavoratore che ha usufruito del bonus sarà "cristallizzato" cioè calcolato al momento della decorrenza dell'incentivo (sulla base dei contributi versati fino a quella data) e maggiorato solo degli aumenti previsti dalla Perequazione automatica al costo vita.

DLgs 42 (attuazione delega Legge 243/2004) - Totalizzazione
Il Dlgs n. 42 “Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi”detta le nuove regole che entrano in vigore dal 3 marzo 2006 da cui se ne evincono le seguenti disposizioni. La facoltà della totalizzazione può essere esercitata dal 1° gennaio 2006. Da tale data gli iscritti all’AGO per l’IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti), alle forme di previdenza sostitutive, esclusive ed esonerative dell’AGO, nonché alle altre forme pensionistiche obbligatorie, comprese le Casse, vecchie e nuove, per i liberi professionisti, la Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 e il Fondo per il clero e i ministri di culto delle confessioni religiose non cattoliche, qualora vantino periodi assicurativi presso due o più di dette gestioni possono cumularli mediante totalizzazione al fine di conseguire un’unica pensione. Il cumulo deve riguardare per intero tutti i periodi assicurativi, di durata non inferiore a sei anni, qualunque sia la gestione presso la quale siano stati maturati.

Per ulteriori informazioni consultare le informazioni contenute nel capitolo Totalizzazione

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