Martedì
22 Maggio 2012
Luna Crescente
Santo del giorno
santa Rita da Cascia religiosa
Evento del giorno
Morte di Gaetano Bresci. Patto d'acciaio.

Sistema retributivo e contributivo

Sistema di calcolo retributivo

Sistema di calcolo contributivo

 

Sistema di calcolo retributivo

E’ il sistema che si applica ai lavoratori con almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995.
Secondo questa normativa, la pensione è rapportata alla media delle retribuzioni (o redditi per i lavoratori autonomi) degli ultimi 10 anni lavorativi.
Il calcolo retributivo delle pensioni si effettua sulla base di tre elementi: la base pensionabile, il servizio utile o anzianità contributiva e le aliquote di pensionabilità o di rendimento. Per il calcolo bisogna tenere conto di questi tre elementi:
a) l'anzianità contributiva, è data dal totale dei contributi che il lavoratore ha versato durante la sua vita lavorativa e che risultano accreditati sul suo conto assicurativo, ivi compresi quelli volontari, figurativi, riscattati o da ricongiunzione;
b) la retribuzione/reddito pensionabile, è data dalla media delle retribuzioni o redditi percepiti negli ultimi 10 anni di attività, opportunamente rivalutate sulla base degli indici Istat fissati ogni anno;
c) l'aliquota di rendimento, è pari al 2% annuo della retribuzione/reddito percepiti entro il limite di 39.297 euro annui. Ne deriva che con 35 anni di anzianità contributiva la pensione risulta pari al 70% della retribuzione, e con 40 anni risulta pari all'80%.
L'importo della pensione con il sistema retributivo si compone di due quote:
quota A, calcolata tenendo conto dell'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1992 e sulla media delle retribuzioni (o redditi per i lavoratori autonomi) degli ultimi 5 anni;
quota B, calcolata tenendo conto dell'anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1993 alla data di decorrenza della pensione e sulla media delle retribuzioni/redditi degli ultimi 10 anni per i lavoratori dipendenti.

Pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 1993
L’ammontare delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 1993, in base all’art. 13 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 503, è dato dalla somma di due quote:
quota a), relativa alle anzianità contributive e ai servizi maturati anteriormente al 1° gennaio 1993;
quota b), relativa alle anzianità contributive o ai servizi maturati dal 1° gennaio 1993.
Per il calcolo della quota a), restano valide tutte le disposizioni vigenti al 31 dicembre 1992.
Per il calcolo della quota b) e per il calcolo delle pensioni dei lavoratori assunti per la prima volta dopo il 31 dicembre 1992, in base all’articolo 7 e all’articolo 12 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 503, le disposizioni preesistenti si applicano, con effetto dal 1° gennaio 1993, tenendo conto delle modifiche che riguardano i seguenti aspetti:
- la base pensionabile per la determinazione della quota b) della pensione, è costituita dalla media delle retribuzioni annue pensionabili relative al periodo di riferimento.

Lavoratori con un'anzianità contributiva inferiore a 15 anni al 31 dicembre 1992

  • Lavoratori dipendenti
    La retribuzione annua pensionabile deve essere determinata con riferimento alle 260 settimane (5 anni) utili precedenti la decorrenza della pensione, aumentate dei periodi contributivi compresi tra il 1° gennaio 1993 e il mese precedente la decorrenza della pensione.
  • Lavoratori autonomi (coltivatori diretti, mezzadri, coloni, artigiani, commercianti)
    Il reddito pensionabile deve essere determinato con riferimento alle 520 settimane (10 anni) utili precedenti la decorrenza della pensione, aumentate dei periodi contributivi compresi tra il 1° gennaio 1993 e il mese precedente la decorrenza della pensione.

Lavoratori con un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni al 31 dicembre 1992

  • Lavoratori dipendenti
    La retribuzione annua pensionabile viene determinata assumendo a base le ultime 520 settimane di contribuzione (10 anni) precedenti la decorrenza della pensione.
    L'aumento da 5 a 10 anni del periodo utile per il calcolo della retribuzione pensionabile è stato realizzato in modo graduale, in ragione del 50% del numero di settimane comprese tra il 1° gennaio 1993 e il 31 dicembre 1995 e del 66,6% delle settimane intercorrenti tra il 1° gennaio 1996 e la data di decorrenza della pensione.
  • Lavoratori autonomi (coltivatori diretti, mezzadri, coloni, artigiani, commercianti)
    Per le pensioni con decorrenza dal febbraio 1996 in poi, il periodo da utilizzare per il calcolo del reddito pensionabile è stato aumentato da 10 a 15 anni precedenti la decorrenza della pensione.
    L’aumento è stato raggiunto in modo graduale, in ragione del 66,6% delle settimane intercorrenti tra il 1° gennaio 1996 e la decorrenza della pensione.

Sistema di calcolo contributivo

Il sistema di calcolo contributivo di cui all’art. 1, commi da 6 a 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si applica ai lavoratori assunti per la prima volta dopo il 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva a tale data nonché per determinare la quota di pensione relativa alle anzianità acquisite dal 1° gennaio 1996 nei confronti dei lavoratori che al 31 dicembre 1995 potevano far valere una anzianità contributiva inferiore a 18 anni.
Il calcolo contributivo si basa sul montante contributivo individuale e sul coefficiente di trasformazione relativo all’età raggiunta al momento del pensionamento.
Per la determinazione del montante contributivo individuale, si procede innanzitutto ad applicare l’aliquota di computo del 33 per cento alla retribuzione annua imponibile, da considerare nei limiti del massimale annuo indicizzato e fissato per il 1996 in lire 132.000.000. A seguito dell’indicizzazione il massimale ha raggiunto per l’anno 2006 l’importo di 85.478,00 euro.
L’ammontare annuo dei contributi così ottenuto si rivaluta, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno - ad iniziare dall’anno successivo a quello a cui gli stessi contributi si riferiscono - utilizzando come tasso di capitalizzazione quello corrispondente alla variazione media quinquennale del PIL (Prodotto Interno Lordo) relativa al quinquennio precedente l’anno da rivalutare. Il coefficiente di rivalutazione da applicare è, per l’anno 2006, 85,478,00 euro.
La somma degli importi annui delle contribuzioni, comprensivi delle rivalutazioni, costituisce il montante contributivo individuale.
L’importo annuo della pensione si determina applicando al montante contributivo individuale il coefficiente di trasformazione correlato all’età posseduta al momento del pensionamento e previsto nella tabella A allegata alla legge n. 335/1995.

Tabella  A

anni

coefficiente

57

4,720

58

4,870

59

5,006

60

5,163

61

5,334

62

5,514

63

5,706

64

5,911

65

6,136


Nei casi in cui il requisito di anzianità contributiva per il conseguimento del diritto alla pensione sia stato raggiunto mediante il cumulo, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del DLgs 30 aprile 1997, n. 184, dei periodi assicurativi posseduti presso due o più gestioni previdenziali, ciascuna gestione liquida, a proprio carico e secondo le norme del rispettivo ordinamento, la quota di pensione relativa alla posizione assicurativa vantata dall’interessato presso di essa.

Calcolo a seguito di opzione per il sistema contributivo
Sia i lavoratori iscritti con un’anzianità contributiva inferiore ai 18 anni al 31 dicembre 1995, sia quelli con un’anzianità contributiva pari o superiore ai 18 anni alla stessa data, in base all’art. 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno la facoltà di optare per la liquidazione della pensione secondo le regole del sistema contributivo. L’opzione può essere esercitata alla condizione che gli interessati abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni, di cui almeno 5 anni dopo il 31 dicembre 1995. L’art. 69, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ,ha stabilito che tale facoltà non possa essere esercitata prima del 1° gennaio 2003, prevedendo inoltre che l’ente previdenziale competente a provvedere alla liquidazione del trattamento, a richiesta dell’interessato, rilasci due schemi di calcolo del trattamento, uno relativo alla pensione liquidata con l’applicazione delle regole di calcolo del sistema retributivo e l’altro concernente la pensione liquidata con l’applicazione delle sole regole del sistema di calcolo contributivo. Peraltro, il rinvio relativo all’esercizio della facoltà per l’opzione, è stato soppresso dall’art. 1, comma 2, del DL 3 maggio 2001, n. 158, convertito in legge 2 luglio 2001, n. 248, per cui l’opzione può avere effetto fin dal 1° gennaio 2001.

Cerca: