Perequazione delle pensioni
E' un aumento sulle pensioni che si applica ogni anno in base alla variazione del costo della vita accertata dall'Istat.
Pensioni e costo della vita
Aumenti di scala mobile delle pensioni per l'anno 2006
Titolari di più pensioni
Breve storia della perequazione automatica delle pensioni
La perequazione automatica relativa agli anni, 2002, 2003, 2004, 2005
Pensioni e costo della vita
La perequazione automatica (scala mobile) è il sistema di adeguamento delle pensioni, sia del settore privato che del settore pubblico, al costo della vita.
L'adeguamento produce effetto dal 1° gennaio di ogni anno, su tutte le pensioni con decorrenza anteriore alla predetta data, ed è rapportata alla variazione degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevati dall’Istat e recepiti in apposito decreto del Ministero del Tesoro.
Il decreto del 18 novembre 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 278 fissa al 2,0% la variazione definitiva per il 2005. Quella previsionale era stata dell'1,9%: i conguagli saranno così pari allo 0,1% e verranno corrisposti con la mensilità di gennaio 2006. L'importo delle pensioni dal 1° gennaio 2006 sarà aumentato del 1,7%, salvo conguaglio di fine anno.
Aumenti di scala mobile delle pensioni per l'anno 2006
- 1,70% fino a 1.261,29 euro
- 1,53% oltre 1.261,29 euro e fino a 2.102,15 euro
- 1,275% oltre 2.102,15 euro
Titolari di più pensioni
Ai titolari di più pensioni, l'aumento della scala mobile viene attribuito con le aliquote decrescenti, in base alle fasce di reddito indicate, tenendo conto dell'importo complessivo dei trattamenti pensionistici.
Breve storia della perequazione automatica delle pensioni
Con effetto dal 1° gennaio di ogni anno l’importo delle pensioni viene perequato all’aumentato costo della vita. Il meccanismo di perequazione tuttora vigente è quello introdotto dall’art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (finanziaria 1984). All’epoca la perequazione operava ogni trimestre (con effetto dal 1° maggio, 1° agosto, 1° novembre e 1° febbraio).
L’articolo 21 della legge n. 730/83 dispone che “gli aumenti della pensione sono calcolati applicando all'importo della pensione spettante alla fine di ciascun periodo la percentuale di variazione, che si determina rapportando il valore medio dell'indice relativo al trimestre, che scade in tale data, all'analogo valore medio relativo al trimestre precedente” e che “la percentuale [di aumento] si applica sull'importo non eccedente il doppio del trattamento minimo del FPLD. Per le fasce di importo comprese fra il doppio ed il triplo del trattamento minimo la percentuale è ridotta al 90%. Per le fasce di importo superiore al triplo del trattamento minimo la percentuale è ridotta al 75%”.
Dalla cadenza trimestrale alla cadenza semestrale.
In seguito con l’art. 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (finanziaria 1986), viene stabilito che “gli aumenti derivanti dalla perequazione automatica intervengano con cadenza semestrale al 1° maggio e al 1° novembre di ciascun anno” confermando, nel contempo, che “tali aumenti sono calcolati applicando all'importo della pensione spettante alla fine di ciascun periodo la percentuale di variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istat ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria relativo al semestre precedente il mese di decorrenza dell'aumento all'analogo valore medio relativo al semestre precedente” e che “la percentuale di aumento si applica sull'importo non eccedente il doppio del trattamento minimo del fondo pensioni per i lavoratori dipendenti. Per le fasce di importo comprese fra il doppio ed il triplo del trattamento minimo detta percentuale è ridotta al 90%. Per le fasce di importo superiore al triplo del trattamento minimo la percentuale è ridotta al 75%”.
Dalla cadenza semestrale alla cadenza annua.
Con l’art. 11 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 503 (riforma Amato), viene stabilito che “gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali si applicano, con decorrenza dal 1994, sulla base del solo adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal primo novembre di ogni anno” confermando il meccanismo già definito con l’art. 21 della legge n. 730/1983 e con l’art. 24 della legge n. 41/1986. Infine, con l’art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (finanziaria 1995), è stato disposto che “con effetto dal 1995 il termine stabilito, ai fini della perequazione automatica delle pensioni, dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni ed integrazioni, è differito al 1° gennaio successivo di ogni anno”.
Pertanto, dopo la legge n. 724/94, la perequazione automatica dell’importo delle pensioni avviene con effetto dal 1° gennaio di ogni anno sulla base dell’incremento del costo della vita registrato tra il penultimo e l’ultimo anno precedenti: con effetto dal 1° gennaio si applica la perequazione rispetto all’incremento “previsionale” che viene valutato a fine novembre e con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo si opera l’eventuale conguaglio qualora l’incremento reale del costo della vita sia risultato superiore a quello valutato – in via previsionale - a fine novembre.
Oltre al “solo adeguamento al costo vita” stabilito dal comma 1 dell’articolo 11 del DLgs n. 503/1992, il successivo comma 2 dello stesso articolo 11 dispone che “Ulteriori aumenti possono essere stabiliti con legge finanziaria in relazione all’andamento dell’economia e tenuto conto degli obiettivi rispetto al PIL indicati nell’articolo 3, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale”.
Modifiche apportate con la finanziaria 2001 Legge 388/2000
Con l’articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per l’anno 2001) è stato disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2001 l’indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, cioè, sulla base dell'importo complessivo dei trattamenti per ogni singolo beneficiario:
- a) nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo Inps;
- b) nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS;
- c) nella misura del 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo.
Con lo stesso articolo è stato inoltre limitata agli anni 1999 e 2000 la riduzione prevista, con il comma 13 dell’art. 59 della legge n. 449/97, anche per l’anno 2001.
La perequazione automatica relativa agli anni, 2002, 2003, 2004, 2005
01.01.2002
- 2.7% fino a 1.147,08 euro
- 2.43% tra 1.147,08 e 1.911,80 euro
- 2.025% oltre 1.911,80 euro
01.01.2003
- 2.4% fino a 1.178,08 euro
- 2.16% tra 1.178,08 e 1.963,45 euro
- 2.025% oltre 1.963,45 euro
01 01 2004
- 2,5% (100%) fino a 1,206,36 euro (tre minimi)
- 2,25% (90%) tra 1.206,36 e 2.010,60 euro
- 1,875% (75%)oltre 2,010,61 euro
01 01 2005
- 1,9% (100%) fino a 1,236,54 euro (tre minimi)
- 1,71% (90%) tra 1.236,54 e 2.060.90 euro
- 1,425% (75%) oltre 2.060,90 euro