Totalizzazione
(Aggiornamento al Dlgs. n. 42 del 2 febbraio 2006)
La totalizzazione dei periodi assicurativi
Chi può beneficiare della Totalizzazione
Condizioni per il diritto
Presentazione della domanda
Modalità di calcolo della pensione
Pagamento dei trattamenti
Abrogazione della normativa precedente sulla Totalizzazione
La totalizzazione dei periodi assicurativi
Con la totalizzazione il lavoratore iscritto a due o più gestioni previdenziali, e che non sia già titolare di trattamento pensionistico autonomo presso una delle gestioni previdenziali, ha la facoltà di cumulare (sommando) gratuitamente i periodi assicurativi non coincidenti, di durata non inferiore a sei anni, al fine di conseguire un unico trattamento pensionistico.
Inoltre la totalizzazione può essere utilizzata da tutti i lavoratori dipendenti, autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni mezzadri e parasubordinati) e liberi professionisti (avvocati, ingegneri, medici ecc.) ed è completamente gratuita (è alternativa alla ricongiunzione dei contributi che spesso è onerosa). Le prestazioni che possono essere ottenute con la totalizzazione sono la pensione di vecchiaia, la pensione di anzianità con 40 anni di contributi, la pensione di inabilità e la pensione indiretta ai superstiti
Chi può beneficiare della Totalizzazione
- Gli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della stessa.
- Gli iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli Enti privatizzati (decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509).
- Gli iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli Enti privatizzati dei liberi professionisti (decreto legislativo 10 febbraio 1996 n.103).
- Gli iscritti alla gestione separata Inps introdotta dall’art. 2, comma 26, della legge 335/1995.
- Gli iscritti al Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.
Condizioni per il diritto
Il lavoratore (sia uomo che donna) con almeno 20 anni di anzianità contributiva e 65 anni di età anagrafica può chiedere la totalizzazione per avere la pensione di vecchiaia; oppure con 40 anni di anzianità contributiva, indipendentemente dall’età anagrafica, potrà inoltrare la domanda al fine di ottenere la pensione di anzianità.
Il lavoratore dovrà essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dagli enti previdenziali di appartenenza per il diritto al trattamento pensionistico (in particolare la cessazione dell’attività lavorativa).
Per la pensione di vecchiaia e di anzianità possono essere utilizzate per il cumulo dei contributi solo le gestioni nelle quali si sono maturati almeno 6 anni di contribuzione.
La domanda deve riguardare tutti e per intero i periodi assicurativi.
L’esercizio del diritto di poter totalizzare decade se successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo il lavoratore presenta la richiesta di restituzione dei contributi.
Per la pensione ai superstiti
È riconosciuta la facoltà ai superstiti dell’assicurato di avanzare domanda di totalizzazione solo nel caso che il dante causa sia deceduto prima di avere acquisito il diritto a pensione.
Il diritto alla pensione ai superstiti, per i decessi avvenuti a decorrere dall’entrata in vigore del Dlgs. n. 42/2006, si consegue in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti dalla gestione previdenziale presso la quale risultava iscritto l’assicurato al momento del decesso.
Per la pensione di inabilità assoluta e permanente
La totalizzazione per il diritto alla pensione di inabilità assoluta e permanente si consegue secondo i requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti dalla gestione previdenziale presso la quale risulta iscritto l’assicurato al verificarsi dello stato invalidante.
Non è possibile esercitare la facoltà di totalizzazione ai fini del diritto all’assegno di invalidità.
Presentazione della domanda
La domanda per la totalizzazione va presentata, dal lavoratore o dal beneficiario della reversibilità, alla gestione previdenziale della Forma assicurativa a cui da ultimo l’assicurato risulta iscritto. La Gestione previdenziale promuove il procedimento.
Per i casi di ricongiunzione (L. 29/1979) gia in atto
Nel caso in cui la domanda per la ricongiunzione dei periodi assicurativi è stata perfezionata mediante l’accettazione dell’interessato, il diritto all’esercizio della facoltà di totalizzazione è precluso.
Nel caso in cui la domanda di ricongiunzione sia stata presentata prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo e il procedimento non sia ancora concluso a seguito del pagamento integrale delle rate, è consentito su richiesta dell’interessato, il recesso e la restituzione degli importi versati a titolo di ricongiunzione maggiorati degli interessi legali. Il recesso non può essere esercitato oltre il termine di due anni dall’entrata in vigore del decreto legislativo.
Modalità di calcolo della pensione
Ciascuna gestione calcola la quota di pensione relativa alla posizione assicurativa costituita presso la gestione stessa.
Per gli Enti pubblici di previdenza obbligatoria
La misura del trattamento pensionistico a loro carico si determina secondo la disciplina stabilita per il sistema di calcolo contributivo (Dlgs n.180/1997 ) con rivalutazione delle retribuzioni fino alla data di presentazione della domanda di totalizzazione.
Per gli Enti privatizzati di previdenza obbligatoria(Dlgs. 30 giugno 1994, n. 509).
La misura del trattamento pensionistico a loro carico si determina sulla base delle regole del sistema di calcolo contributivo tenendo conto dei seguenti parametri:
• per la determinazione del montante contributivo si considerano i contributi soggettivi versati dall’iscritto, entro il tetto reddituale, compresi quelli versati a titolo di riscatto; sono escluse le contribuzioni versate a titolo di integrativo e di solidarietà;
• sul montante contributivo sarà calcolato un tasso annuo di capitalizzazione dei contributi pari al 90% della media quinquennale del tasso di rendimento netto del patrimonio investito nel quinquennio precedente l’anno da rivalutare. È garantito un tasso annuo minimo di capitalizzazione pari all’1,5%;
• l’importo della pensione viene determinato moltiplicando il montante individuale di cui ai punti precedenti per il coefficiente di trasformazione relativo all’età del soggetto al momento del pensionamento (tabella A, legge 8 agosto 1995, n. 335).
• infine, l’importo della pensione annua viene maggiorato in proporzione all’anzianità contributiva presso l’Ente attraverso l’applicazione di una formula matematica (secondo l’allegato 1 del Dlgs 42/2006).
Per gli Enti privatizzati di previdenza obbligatoria dei liberi professionisti (Dlgs 10 febbraio 1996, n. 103)
La misura del trattamento pensionistico a loro carico si determina secondo il sistema di calcolo vigente nei rispettivi ordinamenti.
Le quote di pensione sono a carico delle singole gestioni previdenziali. Sono reversibili ai superstiti con le modalità e nei limiti previsti da ogni singola gestione.
Pagamento dei trattamenti
L’onere del trattamento pensionistico è a carico delle singole gestioni in relazione alla propria quota.
Il pagamento del trattamento pensionistico derivante dalla totalizzazione è effettuato dall’Inps sulla base di apposite convenzioni stipulate con le gestioni previdenziali interessate.
Decorrenza
Il diritto alla pensione, per i trattamenti pensionistici derivanti dalla totalizzazione, decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione. Per la pensione ai superstiti dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa.
Abrogazione della normativa precedente sulla Totalizzazione
L’art. 71 della Legge n. 388/2000, e il relativo regolamento attuativo adottato con il Dlgs n. 57/2003 del Min. del Lavoro, di concerto con il Min. dell’Economia, sono abrogati.
Restano in vigore le disposizioni vigenti in materia di cumulo dei periodi assicurativi (art.16 legge 233/90 per iscritti al Fpld e alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, Dpr n°1420/71 per iscritti Inps e Enpals, art. 3 legge n°1122/55 per iscritti Inps e Inpgi, legge n° 523/54 e Dpr n°1092/73 per iscritti a più gestioni Inpdap; rimane ferma anche la possibilità di costituire la posizione assicurativa presso l’Inps, ai sensi della legge 322/58, per i dipendenti pubblici che cessano dal servizio senza diritto a pensione. Per gli iscritti privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996 continua a trovare applicazione l’art.1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184).