Martedì
22 Maggio 2012
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Morte di Gaetano Bresci. Patto d'acciaio.

Assegno sociale

Cos'è l'assegno sociale

L’importo

La domanda

Redditi influenti ai fini del diritto all’Assegno Sociale

Maggiorazione dell’assegno sociale

Le altre maggiorazioni

 

Cos'è l'assegno sociale

È la prestazione assistenziale introdotta dall’art. 3, commi 6 e 7, della legge n. 335/1995, per le persone ultrasessantacinquenni con redditi di importo inferiore a quello dell’assegno stesso. L’Assegno Sociale dal 1° gennaio 1996 sostituisce la pensione sociale.
E’ condizione per il diritto la residenza in Italia.     
Sono equiparati ai cittadini italiani: gli abitanti di San Marino, i rifugiati politici, i cittadini di uno Stato dell'Unione europea residenti in Italia e i cittadini extracomunitari in possesso di carta di soggiorno. La residenza abituale in Italia è un requisito fondamentale tanto che, se il titolare di assegno sociale trasferisce all'estero la propria residenza, ne perde il diritto.
L'assegno sociale è una prestazione che non spetta ai superstiti.
L’Assegno Sociale spetta a domanda per 13 mensilità l’anno e decorre dal mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.
E importante sapere che la Pensione sociale resta in pagamento anche dopo il 1995 per coloro che l’hanno conseguita fino al gennaio ‘96, sussistendone le condizioni. Ai titolari di pensione sociale che, avendone perso il diritto per uno o più anni, la richiedano di nuovo dopo il 31 dicembre 1995, viene corrisposto invece l’assegno sociale, nella misura e alle condizioni previste per questa prestazione. Ciò vale per tutte le domande di prestazione sociale avanzate dal 1° gennaio 1996 in poi, indipendentemente dall’epoca di maturazione dei requisiti e quindi dall’eventualità di aver compiuto i 65 anni di età prima del 1996 (Min. lavoro, lettera 7/61587/L335.95 del 24 luglio 1997).
A partire dal 1° febbraio 1996 l’assegno sociale spetta anche ai mutilati e invalidi civili, totali e parziali, e ai sordomuti che compiano 65 anni di età in sostituzione  degli specifici trattamenti loro corrisposti fino a tale età.
I ciechi civili, invece, parziali o assoluti, continuano a percepire le loro specifiche prestazioni anche dopo il 65° anno di età. Quando siano d’importo inferiore a quello dell’assegno sociale, o in caso siano coniugati, in assenza di altri redditi i ciechi civili possono ottenere una quota integrativa di Assegno Sociale.

L’importo

Al fine di attuare la perequazione automatica delle pensioni, l decreto pubblicato sulla Gazzette ufficiale del 29 novembre 2005 stabilisce nell’1,7% la misura presuntiva dell’aumento per l’anno 2006. L’aliquota definitiva verrà fissata al termine dell’anno 2006 ed il relativo conguaglio sarà erogato in unica soluzione nel gennaio 2007.
L’importo dell’assegno viene stabilito anno per anno ed è esente da imposte    
Di conseguenza  il valore dell’Assegno Sociale è stabilito per l’anno 2006 nelle seguenti misure:

  • La cifra definitiva per l’anno 2005 è stata fissata in € 375,33 ( con conguaglio di € 4,68 erogate con la rata di gennaio 2006 ) Misura annua  € 4.879,29.
  • La misura provvisoria per il 2006 è stabilita in € 381,72 mensili per 13 mensilità. Misura annua in € 4.962,36.

L’assegno non è esportabile e pertanto si perde se l’interessato si trasferisce all’estero.
L’assegno non è reversibile e quindi non può essere trasmesso ai familiari superstiti.
Coloro che percepiscono l’assegno sociale possono, a determinate condizioni, avere diritto alle maggiorazioni sociali.

Per quanto concerne i criteri per l’attribuzione degli aumenti dell’Assegno Sociale relativi alle Maggiorazioni  Sociali previsti dall’art. 1 L. n. 544/88 e art.38 L. n. 448/2001(il Milione) consultare il capitolo Maggiorazioni sociali.

La domanda

Può essere presentata a qualunque sede dell’Inps, direttamente o tramite uno degli enti di Patronato che assistono gratuitamente i lavoratori ovvero inviata per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
Deve essere redatta su un apposito modulo (AS1) in carta semplice.
Alla documentazione devono essere allegate la prevista autocertificazione dei dati personali, in sostituzione dei documenti anagrafici, la documentazione indicata sul modulo e le dichiarazioni
Reddituali

Redditi influenti ai fini del diritto all’Assegno Sociale

  • i redditi soggetti all'IRPEF al netto dell'imposizione fiscale e contributiva (stipendi, pensioni, redditi di terreni e fabbricati, redditi da impresa e da lavoro autonomo, assegno di mantenimento pagato al coniuge separato o divorziato ecc.);
  • i redditi esenti da imposta (prestazioni assistenziali in denaro pagate con carattere di continuità dallo Stato o da altri enti pubblici o da stati esteri, sussidi corrisposti dallo stato o da altri enti pubblici a titolo assistenziale, prestazioni aventi natura risarcitoria pagate dallo stato italiano o da stati esteri);
  • le pensioni ed assegni pagati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, invalidi civili e sordomuti;
  • le pensioni di guerra;
  • le rendite vitalizie pagate dall'INAIL;
  • le pensioni privilegiate ordinarie "tabellari" per infermità contratte durante il servizio militare di leva;
  • i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, da concorsi a premi, da pronostici e da scommesse, corrisposte dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche e private);
  • i redditi soggetti a imposta sostitutiva (interessi postali e bancari,interessi dei BOT, CCT e di ogni altro titolo di stato,interessi,premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche e società per azioni,interessi delle obbligazioni e degli altri titoli compresi i titoli emessi da enti pubblici economici trasformati per legge in società per azioni);
  • gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile;
  • l'assegno sociale di cui è titolare il coniuge del richiedente.


Limiti di reddito per il diritto

Anno

Limite individuale per i non coniugati
oltre il quale l’assegno non spetta
AS x 13

Limite comulativo per i coniugati
oltre il quale l’assegno non spetta
AS x 26

2005

€ 4.879,29
definitivo

€ 9.758,58
definitivo

2006

€ 4.962,36
previsionale

€ 9.924,72
previsionale


Maggiorazione dell’assegno sociale

I titolari di pensioni di importo modesto che non hanno altri redditi oppure, che hanno redditi inferiori ai limiti di legge, possono avere diritto a un aumento dell'assegno pensionistico: la maggiorazione sociale.
Dal 1° gennaio 2001 l’importo dell’assegno sociale è stato maggiorato di 25.000 o di 40.000 lire mensili a seconda dell’età. Questa maggiorazione costituisce una quota aggiuntiva dell’assegno, separata da esso, in cifra fissa non soggetta a perequazione automatica. Dal 1° gennaio 2002, l’importo della maggiorazione (insieme a quello dell’aumento della pensione sociale e della maggiorazione sociale delle pensioni) è stato incrementato di una cifra variabile, tale comunque da garantire al pensionato un trattamento mensile complessivo pari a 516,46 euro ( il milione) per 13 mensilità, per i soggetti con almeno 70 anni (o con età inferiore, in presenza di anzianità contributiva che il soggetto possa far valere in qualsiasi fondo o gestione). Insieme ai limiti di reddito, anche il limite di incremento, stabilito inizialmente in 516,46 euro, aumenta di anno in anno, tanto di quanto aumenta il trattamento minimo delle pensioni INPS.

Art. 38 della Legge 448/ 2001 Legge Finanziaria

Importi della Maggiorazione Sociale e dell’Assegno Sociale
         

Anno

Misura
Assegno Sociale

Misura
Maggiorazione

Totale

2005

€ 375,33

€ 168,87

€ 544,20

2006

€ 381,72

€ 169,63

€ 551,35

La nuova maggiorazione dell’assegno sociale spetta ai soggetti che:

a) non possiedano redditi propri per un importo pari o superiore all’ammontare annuo complessivo dell’assegno sociale e della maggiorazione stessa;
b) non possiedano, se coniugati, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a), né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore alla somma dell’importo del limite di cui al punto a) più l’ammontare annuo dell’assegno sociale: in pratica, due volte l’assegno sociale più la maggiorazione. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.

Limiti di reddito art. 38 Legge 448/2001 (Milione)

Anno

Pensionato solo

Pensionato coniugato

2005

7.074,60 annuo

11.953,89 annuo

2006

7.167,55 annuo

12.129,91 annuo

 

  • Per determinare il reddito personale o familiare del pensionato si fa riferimento non solo ai redditi soggetti all’Irpef ma anche a quelli esenti (esempio: la pensione di invalidità civile, la rendita Inail ecc.) e a quelli con ritenuta alla fonte (interessi bancari e postali, rendite da titoli di Stato ecc.).
  • Non si tiene conto del reddito della casa di abitazione, della pensione di guerra, dell’indennizzo in favore di persone danneggiate da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, delle indennità di accompagnamento, dell’importo aggiuntivo di 154,94 euro previsto dalla finanziaria 2001, dei trattamenti di famiglia e dei sussidi assistenziali, pagati da Enti pubblici, purché non abbiano carattere continuativo.

Le altre maggiorazioni

I pensionati che non hanno ancora compiuto 70 anni e non hanno diritto ad alcuna riduzione dell'età, possono avere diritto, se i redditi lo consentono, agli importi di maggiorazione sociale previsti dalla precedente normativa. (vedi Capitolo  Maggiorazioni sociali).

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