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Martedì 22 Maggio 2012
Luna Crescente 
Santo del giorno
santa Rita da Cascia religiosa
Evento del giorno
Morte di Gaetano Bresci. Patto d'acciaio.
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Destinatari
Possono aderire alle forme complementari in modo individuale o collettivo (art. 2 Dlgs 252/2005):
a forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita (sono definiti i contributi da versare mentre le prestazioni, cui si avrà diritto, dipenderanno dai risultati finali della gestione):
- i lavoratori dipendenti privati e pubblici compresi i lavoratori assunti con le tipologie contrattuali previste dal decreto legislativo del 10 settembre 2003, n. 276 (lavoro interinale);
- i soci lavoratori di cooperative anche unitamente ai lavoratori dipendenti delle cooperative interessate;
- le persone che svolgono, senza vincolo di subordinazione, lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari (decreto legislativo 16 settembre 1996, n.565) anche se non iscritti al Fondo ivi previsto.
Anche a forme pensionistiche complementari in regime di prestazioni definite (sono definite le prestazioni a cui si avrà diritto mentre i contributi da versare vengono fissati in modo da coprire le prestazioni):
- i lavoratori autonomi e i liberi professionisti anche organizzati per aree professionali e per territorio.
Sono ancora completamente esclusi dalla previdenza complementare:
- tutti i lavoratori del pubblico impiego, ad eccezione dei dipendenti della scuola che hanno il fondo Espero;
- i lavoratori atipici che non hanno la previdenza complementare, né il Tfr. Il Governo aveva più volte promesso di collocarli tra i lavoratori autonomi forse per cambiare la loro collocazione anche all’interno del sistema previdenziale pubblico;
- i lavoratori bloccati dalla moratoria, che interesserà tutte quelle aziende che non hanno i titoli per ottenere la facilitazione dell’accesso al credito.
Le forme pensionistiche complementari possono essere istituite nelle seguenti modalità:
- da contratti e accordi collettivi, anche aziendali, limitatamente per questi ultimi anche ai soli soggetti o lavoratori firmatari degli stessi, ovvero, in mancanza accordi fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro; accordi anche interaziendali per i lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri, promossi dalle organizzazioni sindacali nazionali rappresentative della categoria membri del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro;
- da accordi fra lavoratori autonomi promossi anche dai loro sindacati o associazioni di rilievo almeno regionale;
- da regolamenti di enti o aziende i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche aziendali;
- dalle regioni che disciplinano il funzionamento di tali forme pensionistiche complementari con legge regionale nel rispetto della normativa nazionale in materia;
- da accordi fra soci lavoratori di cooperative, promossi anche da associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute;
- da accordi tra soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n.565 (“persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari”) promossi anche dai loro sindacati o da associazioni di rilievo almeno regionale;
- dagli enti di diritto privato (Enti di previdenza obbligatoria privatizzati e Enti privati di previdenza obbligatoria di liberi professionisti), con l’obbligo della gestione separata, sia con accordi stipulati direttamente sia con accordi di cui alle lettere a) e b);
- dalle banche, dalle compagnie di assicurazione, dalle società di gestione del risparmio, dalle società di intermediazione mobiliare, dalla sottoscrizione o acquisizione di fondi comuni di investimento mobiliari chiusi limitatamente ai Fondi pensione aperti;
- dalle banche, dalle imprese assicuratrici limitatamente alle forme pensionistiche individuali.
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