Finanziamento e Tfr
Finanziamento alle forme pensionistiche complementari
L’entità della contribuzione
Contributo di solidarietà
Conferimento del Tfr
Personale dipendente delle pubbliche amministrazioni
Note aggiuntive
Finanziamento alle forme pensionistiche complementari
Il finanziamento alle forme pensionistiche complementari (art. 8, comma 1, Dlgs n. 252/2005) può essere effettuato nel seguente modo:
Per i lavoratori dipendenti:
- contributo a carico del lavoratore;
- contributo a carico del datore di lavoro;
- Tfr maturando.
Per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti:
- contributi a carico degli stessi lavoratori
Per i soggetti diversi dai titolari di reddito di lavoro o d’impresa e soggetti fiscalmente a carico di altri:
- contributi a carico degli stessi o dei soggetti nei confronti dei quali sono a carico
L’entità della contribuzione
(art. 8, comma 2, Dlgs. n. 252/2005)
In generale
Tutti i lavoratori possono determinare liberamente la misura di contribuzione a proprio carico.
In particolare per i lavoratori dipendenti
Per i lavoratori dipendenti che aderiscono ai Fondi pensione negoziali e ai fondi pensione aperti ad adesione collettiva, le modalità e la misura minima di contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro possono essere fissati da accordi e contratti collettivi, anche aziendali. Gli accordi fra soli lavoratori determinano il livello di contribuzione a carico degli stessi.
Il contributo è stabilito in cifra fissa oppure in percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del TFR o con riferimento ad elementi particolari della retribuzione stessa.
Per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti
Il contributo è stabilito in cifra fissa oppure in percentuale al reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini Irpef relativo al periodo di imposta precedente.
Per i soci delle società cooperative
Il contributo è stabilito in cifra fissa oppure a seconda della tipologia del rapporto di lavoro in percentuale:
• della retribuzione assunta per il calcolo del Tfr,
• degli imponibili considerati ai fini dei contributi previdenziali obbligatori,
• del reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini Irpef relativo al periodo di imposta precedente.
Per i dipendenti della pubblica amministrazione
L’importo dei contributi da versare deve essere definito in sede di determinazione del trattamento economico.
Contributo di solidarietà
(art. 16 Dlgs n. 252/2005)
Sulle quote di contribuzione o somme a carico del datore di lavoro diverse da quelle del Tfr, è applicato il contributo di solidarietà nella misura del 10%. Sul gettito del contributo di solidarietà è previsto l’utilizzo per:
- finanziare, attraverso l’applicazione di un’aliquota pari all’1%, l’apposito fondo di garanzia istituito, mediante evidenza contabile nell’ambito della gestione delle prestazioni temporanee dell’Inps, contro il rischio di omissione o insufficiente versamento da parte dei datori di lavoro sottoposti a procedura di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa ovvero di amministrazione controllata;
- finanziare l’attività della Covip.
Conferimento del Tfr
(Art. 8, comma 7, Dlgs. n. 252/2005)
Lavoratori di prima occupazione successiva alla data del 28 aprile 1993
I lavoratori di prima occupazione successiva alla data del 28 aprile 1993 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 124, del 1993) entro sei mesi (quindi entro il 30 giugno 2008), dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo (1°gennaio 2008) emanato dal Governo, ovvero entro sei mesi dall’assunzione se successiva all’emanazione del decreto devono:
- se non vogliono trasferire l’intero Tfr maturando: manifestare esplicitamente la volontà (modalità esplicite) a non trasferire lo stesso alle forme pensionistiche complementari (il Tfr rimane quindi in azienda). Tale scelta può essere successivamente revocata: il lavoratore può decidere successivamente di versare il Tfr ad una forma pensionistica complementare.
- se vogliono trasferire l’intero Tfr maturando: scegliere a quale forma pensionistica complementare far confluire il Tfr altrimenti sarà conferito (a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi), automaticamente (modalità tacite di conferimento) dal proprio datore di lavoro:
• alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi anche territoriali (Fondi Negoziali) salvo sia intervenuto un accordo tra le parti che prevede la destinazione del Tfr ad una forma collettiva quale Fondi negoziali, Fondi istituiti o promossi dalle regioni, Fondi aperti; l’accordo deve essere direttamente e personalmente notificato dal datore di lavoro al lavoratore;
• alla forma pensionistica complementare alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori in caso di presenza di più forme pensionistiche complementari collettive;
• al Fondo residuale Inps qualora non siano applicabili le disposizioni precedenti (assenza di una forma pensionistica complementare collettiva; mancato accordo tra le parti).
Lavoratori già occupati alla data del 28 aprile 1993
I lavoratori già occupati alla data del 28 aprile 1993 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 124, del 1993), ovvero che hanno almeno una settimana di iscrizione presso gli enti o gestioni della previdenza obbligatoria a tale data, entro sei mesi (quindi entro il 30 giugno 2008), dall’entrata in vigore del decreto legislativo (1°gennaio 2008) emanato dal Governo o dalla data di nuova assunzione se successiva, devono:
- se già iscritti ad una forma pensionistica complementare (e quindi hanno versato una parte del Tfr), manifestare esplicitamente la volontà (modalità esplicite):
• a mantenere il resto del Tfr maturando presso il datore di lavoro: se non vogliono trasferire il resto del Tfr maturando.
oppure
• a conferire il resto del Tfr maturando alla forma complementare collettiva alla quale sono già iscritti: se vogliono trasferire il resto del Tfr maturando
• nel caso in cui non esprimano alcuna volontà il residuo del Tfr maturando sarà conferito (a decorrere dal mese successivo) automaticamente alla forma complementare collettiva alla quale sono già iscritti (modalità tacite di conferimento).
- Se non iscritti ad una forma pensionistica complementare, manifestare esplicitamente la volontà (modalità esplicite):
• a mantenere il Tfr maturando presso il datore di lavoro: se non vogliono trasferire il Tfr maturando.
oppure
• a conferire il Tfr maturando nella misura non inferiore al 50% (possibilità di incrementi successivi) ad una forma pensionistica complementare: se vogliono trasferire il Tfr maturando.
- Nel caso in cui non esprimano alcuna volontà, il Tfr maturando sarà conferito (a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi) automaticamente (modalità tacite di conferimento) dal proprio datore di lavoro:
• alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi anche territoriali (Fondi Negoziali) salvo sia intervenuto un accordo tra le parti che prevede la destinazione del Tfr ad una forma collettiva quale Fondi istituiti o promossi dalle regioni, Fondi negoziali, Fondi aperti; l’accordo deve essere direttamente e personalmente notificato dal datore di lavoro al lavoratore.
• alla forma pensionistica complementare alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori in caso di presenza di più forme pensionistiche complementari collettive;
• al Fondo residuale Inps qualora non siano applicabili le disposizioni precedenti (assenza di una forma pensionistica complementare collettiva; mancato accordo tra le parti).
Attenzione!
Personale dipendente delle pubbliche amministrazioni
Il meccanismo del silenzio assenso non si applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Lavoratori dipendenti del pubblico impiego:
amministrazioni pubbliche, art. 1, comma 2, Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165:
• amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
• aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo,
• Regioni, le Province e i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni,
• istituzioni universitarie (università statali e istituto universitario di scienze motorie/ex Isef),
• Istituti autonomi case popolari,
• Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni,
• tutti gli enti pubblici non economici nazionali (ad es. Inps, Inpdap, Ipsema), regionali e locali,
• amministrazioni, aziende ed enti del servizio sanitario nazionale,
• Aran (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni)
• agenzie fiscali.
Note aggiuntive
- Prima dell’avvio del periodo dei sei mesi il datore di lavoro deve fornire al lavoratore adeguate informazioni sulle diverse scelte disponibili, e trenta giorni prima della scadenza dei sei mesi il lavoratore che non ha manifestato alcuna volontà deve ricevere dal datore di lavoro le necessarie informazioni relative alla forma pensionistica complementare verso la quale il Tfr sarà conferito alla scadenza dei sei mesi (art. 8, comma 8).
- Nel caso di conferimento tacito del Tfr le somme conferite alle forme di previdenza complementare devono essere investite nella linea a contenuto più prudenziale tale da garantire la restituzione del capitale e rendimento comparabili, nei limiti previsti dalla normativa statale e comunitaria, al tasso di rivalutazione del Tfr (art. 8, comma 9).
- L’adesione ad una forma pensionistica realizzata tramite il solo conferimento esplicito o tacito del TFR non comporta l’obbligo della contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro. Il lavoratore, anche in assenza di accordi collettivi, può decidere di destinare una parte della retribuzione ala forma pensionistica scelta. Il datore di lavoro, anche in assenza di accordi collettivi, può decidere di contribuire alla forma pensionistica cui il lavoratore ha già aderito. Nel caso in cui il lavoratore abbia diritto al contributo del datore di lavoro in base ad accordi collettivi, anche aziendali, detto contributo affluisce alla forma pensionistica prescelta dal lavoratore stesso, nei limiti e secondo le modalità stabilite dai predetti contratti o accordi (art. 8, comma 10).
- È possibile la prosecuzione volontaria alle forme pensionistiche complementari oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza a condizione che il lavoratore, alla data del pensionamento, abbia almeno 1 anno di contribuzione continuativa alle forme di previdenza complementare (art. 8, comma 11).