Martedì
22 Maggio 2012
Luna Crescente
Santo del giorno
santa Rita da Cascia religiosa
Evento del giorno
Morte di Gaetano Bresci. Patto d'acciaio.

Prestazioni

Prestazioni previste

Anticipazioni

 

Prestazioni previste
(art. 11  Dlgs. n. 252/2005)

Requisiti
Per acquisire il diritto alla prestazione pensionistica occorrono i seguenti requisiti:

  • maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni previsti nel regime obbligatorio di appartenenza,
  • almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

Erogazione delle prestazioni
Le prestazioni possono essere erogate:

  • in rendita e in capitale fino ad un massimo del 50% del capitale finale accumulato,
  • in rendita vitalizia periodica (pensione),
  • in capitale nel caso in cui la rendita, derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale, risulti inferiore al 50% dell’assegno sociale.

Cessazione dell’attività lavorativa
Nel caso in cui l’attività lavorativa comporti un periodo di inoccupazione superiore a 48 mesi il lavoratore può richiedere il diritto alla prestazione pensionistica con un anticipo massimo di 5 anni rispetto ai requisiti sopra previsti.

Morte dell’aderente
Gli schemi per l’erogazione per le rendite possono prevedere la restituzione del montante o l’erogazione di una rendita (reversibilità) ai beneficiari indicati dall’aderente.

Cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità
Le prestazioni pensionistiche in capitale e in rendita e le anticipazioni per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria. I crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e parziale e le altre anticipazioni, non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.
 
Nota
Anzianità
: per la determinazione dell’anzianità necessaria per acquisire il diritto alle prestazioni pensionisti sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione maturati nelle forme pensionistiche complementari per le quali l’aderente non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.


Anticipazioni
(Art. 11, comma 7, 8, 9, 10, Dlgs. 252/2005)

Le anticipazioni si possono richiedere:

  • In qualsiasi momento per un importo non superiore al 75%
    per spese sanitarie, qualora si verifichino gravissime situazioni relative all’iscritto, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.
    Tassazione
    Sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 15% ridotta di 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari fino ad un massimo di 6 punti percentuali.
  • Dopo otto anni di iscrizione per un importo non superiore al 75%
    per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione di interventi per la prima casa di abitazione (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia).
    Tassazione
    Sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23%.
  • Dopo otto anni di iscrizione per un importo non superiore al 30%
    per ulteriori esigenze degli aderenti.
    Tassazione
    Sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23%.

Nota
Anzianità: per la determinazione dell’anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione maturati nelle forme pensionistiche complementari per le quali l’aderente non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
Reintegrazione: le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate a scelta dell’aderente in qualsiasi momento anche con contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57. Sulla parte eccedente tale limite si applica un credito di imposta pari all’imposta pagata dall’aderente al momento dell’anticipazione.

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