Trattamento fiscale della contribuzione e delle prestazioni
Deduzione dei contributi
(Art. 8, comma 4, 5, 6)
I contributi versati dal lavoratore, sia volontari sia dovuti in base a contratti e accordi collettivi, e dal datore di lavoro, sono deducibili per un importo non superiore a 5.164,57 euro l’anno.
Per i contributi versati che non hanno fruito della deduzione e per quelli eccedenti tale ammontare, il contribuente deve comunicare alla forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, se antecedente alla data in cui sorge il diritto, l’importo non dedotto e che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi.
Per le persone a carico (familiari a carico) la deduzione spetta al soggetto nei confronti del quale sono a carico sempre nel limite di 5.164,57 euro l’anno.
Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2008 (data di entrata in vigore del presente decreto), limitatamente ai primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è riconosciuta nei venti anni successivi al quinto una deduzione oltre i 5.164,57 euro per un importo pari alla differenza tra 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni, per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui.
Tassazione delle prestazioni
(Art. 11, comma 6, Dlgs 252/2005)
Sulle prestazioni (in rendita o in capitale) si applica una ritenuta a titolo di imposta con un’aliquota del 15% ridotta di 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari fino ad un massimo di 6 punti percentuali.
La ritenuta è applicata:
• dalla forma pensionistica a cui risulta iscritto il lavoratore nel caso di prestazioni erogate in forma di capitale;
• dai soggetti eroganti nel caso di prestazioni erogate in forma di rendita periodica (pensione).
Tassazione dei rendimenti
(Art. 17, Dlgs 242/2005)
Il risultato netto maturato in ciascun periodo dell’anno di imposta è tassato nella misura dell’11%.