Tasso di sostituzione
È la misura percentuale della pensione in rapporto all’ultima retribuzione o all’ultimo reddito da lavoro.
Totalizzazione
È il procedimento attraverso il quale è consentito di considerare utili i contributi presenti in più Gestioni al fine di raggiungere il requisito contributivo necessario per il diritto a pensione. In questo caso non avviene il trasferimento della contribuzione e ogni Gestione liquida una quota di pensione proporzionale all’anzianità contributiva presente presso di sé: ogni gestione interessata determina l’importo di una pensione teorica come se tutta la contribuzione fosse accentrata presso di sé e pone in pagamento la quota di tale pensione teorica proporzionale al rapporto tra la contribuzione accreditata presso la Gestione stessa e la contribuzione complessiva. Per poter totalizzare è indispensabile avere in ogni singola gestione almeno 6 anni di contribuzione. La totalizzazione è finalizzata alla maturazione dei requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia, inabilità e superstiti e per maturare il diritto a pensione con 40 anni di contribuzione.
Trattamento minimo
Alle prestazioni corrisposte con l’integrale applicazione del sistema retributivo o del sistema misto (tutti coloro che avevano iniziato l’attività lavorativa anteriormente e maturato un’anzianità contributiva al 31.12.1995) si applicano le norme sull’integrazione al trattamento minimo nei casi in cui la prestazione a calcolo è inferiore all’importo del trattamento minimo. Il diritto all’integrazione soggiace a requisiti reddituali individuali e coniugali. Per le pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 1995 i redditi individuali non possono superare di 2 volte l’importo del trattamento minimo e i redditi coniugali 4 volte tale importo ( 2 o 4 volte l’importo in essere al 1° gennaio x 13). Per decorrenze più remote a requisiti reddituali più elevati o solo individuali. Qualora vengano superati i limiti di reddito previsti per l’integrazione, l’importo della pensione in pagamento resta bloccato (cristallizzato) senza subire ultriori aumenti, fino ad eventuale riassorbimento dell’integrazione a causa della perequazione.
Sono esclusi dal reddito considerato ai fini del diritto all’integrazione i redditi della casa di abitazione, i trattamenti di fini rapporto di lavoro, gli arretrati sottoposti a tassazione separata e l’importo della pensione da integrare.