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22 Maggio 2012
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Diritto di un familiare convivente a fruire del congedo straordinario retribuito per la cura di un handicappato grave. Sentenza Corte costituzionale n. 233/2005

(a cura di Fernando Cerutti)

L’Inps, con la Circolare n. 107 del 29 Settembre, chiarisce gli effetti della sentenza n. 233 della Corte Costituzionale con la quale si dichiara l’illegittimità dell’art. 42 comma 5 del D.lgs. 151/2001 nella parte in cui non prevede il diritto di uno dei fratelli o sorelle conviventi con il soggetto con handicap grave a fruire del congedo straordinario retribuito nell’ipotesi in cui i genitori siano impossibilitati, perché totalmente inabili, a provvedere direttamente all’assistenza del figlio in stato di handicap grave.
L’Inps precisa che dopo questa sentenza è possibile, in caso di totale inabilità di entrambi i genitori (o di un solo genitore se l’altro è deceduto) di figli in condizione di handicap grave, riconoscere il congedo straordinario retribuito a fratelli o sorelle conviventi con il soggetto gravemente inabile. Precisa anche che lo stato di totale inabilità deve essere comprovato da idonea documentazione, per esempio dal riconoscimento di invalidità civile, di rendita Inail, di pensione di invalidità Inps da cui sia rilevabile lo stato di totale inabilità.
Il succo della sentenza sta nell’interpretazione del concetto di ‘scomparsa’. La legge prevede infatti il congedo retribuito non solo alla lavoratrice madre o al lavoratore padre ma anche, dopo la loro ‘scomparsa’, ai fratelli e alle sorelle della persona handicappata. Ma, commenta il giudice costituzionale, nello spirito della legge si deve porre sullo stesso piano anche il caso in cui "uno dei genitori, pur essendo in vita, si trovi tuttavia nella oggettiva impossibilità di prestare assistenza al figlio in quanto a sua volta totalmente inabile": in quanto totalmente inabile e quindi oggettivamente impossibilitato, il genitore in questione è come se fosse di fatto ‘scomparso’ nella logica dell’assistenza alla persona handicappata.
Per la domanda da inoltrare al fine di avere il riconoscimento, l’Inps fa sapere che, in attesa della definizione di un apposito modulo, può essere utilizzato l’attuale modulo di domanda ‘Hand 5'.

Corte Costituzionale, sentenza n. 233/2005

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