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22 Maggio 2012
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Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, per i prepensionati al 31/12/1994

L'Inps, con la circolare n. 87 del 3 luglio 2006, detta nuove disposizioni sul diritto al cumulo totale tra reddito da pensione e reddito da lavoro autonomo, per i titolari di trattamenti di pensione anticipata liquidata con decorrenza 1 gennaio 1995. La circolare stabilisce che a questi 'prepensionati' si applica il regime di cumulabilità totale con i redditi da lavoro autonomo poiché al 31 dicembre 1994 avevano raggiunto i requisiti contributivi minimi per la liquidazione della pensione di vecchiaia e di anzianità.
La controversia giurisprudenziale che, con la sua durata più che decennale, ha certamente penalizzato i pensionati interessati, è stata risolta da due sentenze della Corte di Cassazione – la n. 20335 e la n. 20336 del 21 ottobre 2005 – con le quali viene finalmente risolto il contrasto fra le tesi del cumulo integrale e la tesi del cumulo al 50% a seguito di prepensionamento.
La Corte di Cassazione afferma infatti il principio che i prepensionati (di cui alla legge n. 598 del 27 ottobre 1993) il cui rapporto di lavoro si sia concluso per legge al 31 dicembre 1994, acquisiscono il diritto alla norma derogatoria al regime di cumulo tra pensione e reddito da lavoro, di cui all'art. 11 della legge n. 537/94, per il fatto che – con la maggiorazione dell'anzianità assicurativa e contributiva prevista dalla legge – hanno di fatto acquisito i requisiti contributivi minimi per la pensione di anzianità al 31 dicembre 1994.
Di conseguenza l'Inps dispone che, ai soggetti che hanno avuto delle trattenute, siano rimborsate d'ufficio – nei limiti della prescrizione decennale – le somme trattenute a titolo di incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro autonomo, sempre che nei confronti degli interessati non sia intervenuta, e passata in giudicato, sentenza negativa del diritto.

Circolare Inps n. 87 del 3 luglio 2006

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