(a cura di Fernando Cerutti)
Finalmente l’Inps si è deciso a sbloccare la situazione di stallo che vedeva i lavoratori parasubordinati, i cosiddetti Co.Co.Co., nell’impossibilità di riscuotere gli assegni al nucleo familiare nel periodo di passaggio da lavoratore dipendente a parasubordinato perché mancavano del requisito reddituale di riferimento, non potevano cioè far valere il requisito del 70% del reddito complessivo percepito nell’anno da prendere in considerazione.
L’Inps aveva sempre sostenuto (vedi la Circolare n.138 del 29 luglio 2002) che il diritto non poteva essere riconosciuto quando del reddito familiare misto fosse titolare una sola persona che, esercitando contemporaneamente diverse attività – di lavoro dipendente e di lavoro parasubordinato –, non raggiungeva in nessuna delle due gestioni il 70% del reddito. Con questa assurda decisione precludeva per qualche anno il diritto a percepire gli ANF a causa della mancanza del requisito reddituale nell’anno di riferimento: la norma prevede infatti che il reddito da prendere in considerazione sia quello del mese di Luglio dell’anno precedente. Poiché il ‘periodo di riferimento del reddito influente sul diritto’ precede di uno o due anni il ‘periodo di potenziale acquisizione del diritto’, si può verificare che per uno o due anni il reddito di riferimento sia costituito per il 100% da reddito da lavoro, mentre quello da lavoro parasubordinato è pari a zero. In casi del genere l’Inps negava il diritto agli ANF.
Dopo un considerevole contenzioso, l’Inps ha finalmente risolto il problema in favore dei richiedenti. Con la circolare n. 25 del 16 febbraio 2006, e sentito il parere dei Ministeri del Lavoro e dell’Economia, riconosce ora “il diritto agli ANF anche ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata dei lavoratori Parasubordinati, nel cui nucleo a composizione reddituale mista, nell’anno di riferimento, il 70% del reddito complessivo derivi da lavoro dipendente ed il reddito derivante da attività parasubordinata di cui all’art. 2 Legge 335/95 sia uguale a zero”.
Con la stessa circolare l’Inps comunica che le sedi periferiche disporranno il riesame e l’eventuale riliquidazione d’ufficio delle domande già definite con il vecchio criterio, e che i lavatori interessati potranno presentare domanda ex novo per gli arretrati, che verranno liquidati in presenza dei requisiti richiesti e nei termini della prescrizione quinquennale.
Circolare Inps n. 25 del 16 febbraio 2006