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22 Maggio 2012
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Dopo i 65 anni gli invalidi civili che acquisiscono il diritto all'assegno sociale non subiscono gli effetti delle visiste di controllo per la revisione della prestazione


Fino a ieri l'invalido, anche pensionato, correva il rischio di un accertamento sanitario o visita di controllo che ne riducesse il grado di invalidità al di sotto del 74% con conseguente revoca, per gli ultrasessantacinquenni, dell'assegno sociale (art. 3, comma 6 della legge 335/95). Oggi non è più così.
Nel messaggio n. 20930 del 25 luglio 2006 l'Inps fa notare che le prestazioni di invalidità civile sono, al sessantacinquesimo anno d'età, sostitutive della pensione sociale (oggi assegno sociale) ai sensi dell'art. 19 della Legge 118/71, per cui – se non sono superati i limiti di reddito per il diritto – l'Istituto mantiene l'attribuzione dell'assegno sociale con gli stessi criteri previsti prima del compimento dei 65 anni.
Nel caso che una revisione sanitaria disposta da una ASL o dalla Commissione di verifica del Ministero delle finanze accertasse, in un ultrasessantacinquenne titolare di pensione sociale o di assegno sociale sostitutivo di invalidità civile, una riduzione del grado di invalidità, il pensionato conserverebbe comunque il diritto alla prestazione sostitutiva poiché il raggiungimento del sessantacinquesimo anno costituisce una linea di confine che 'cristallizza' la situazione: se viene meno la titolarità della pensione di invalidità civile, resta il diritto alla fruizione dell'assegno sociale.
Da oggi in avanti, quindi, i verbali relativi agli accertamenti sanitari che contemplino esiti con decorrenza successiva al compimento del sessantacinquesimo anno non andranno più presi in considerazione. Manterranno invece piena validità ai fini della verifica del diritto a riscuotere l'eventuale indennità di accompagnamento.

Messaggio Inps n. 20930 del 25 luglio 2006

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