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22 Maggio 2012
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Illegittima la discriminazione tra uomo e donna nella tassazione sugli incentivi all'esodo

La sentenza n. C-207/04 della Corte di giustizia europea, originata da un ricorso presentato da un lavoratore prepensionato con incentivo, mette in discussione, sulla base del principio comunitario della parità di trattamento fra uomini e donne, la normativa fiscale prevista dal Dpr 917/86. Il Dpr prevede che le somme percepite dai lavoratori a titolo di incentivo alle dimissioni da un rapporto di lavoro dipendente siano assoggettate a tassazione con la stessa aliquota del TFR (trattamento di fine rapporto); d'altra parte l'art. 5 della legge 314/97 concede che l'imposizione fiscale, al momento dell'interruzione del rapporto di lavoro per esodo incentivato, venga ridotta del 50%, rispetto a quanto previsto per la tassazione del TFR, alla lavoratrice che ha compiuto 50 anni e al lavoratore che ne ha compiuti 55.
La sentenza della Corte di giustizia dichiara questa norma in contrasto con la direttiva 76/207/CEE, che dà attuazione al principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne in tema di accesso al lavoro. Ritiene pertanto che la riduzione dell'imposta gravante sul TFR, in quanto dipende dalla differenza di età fra uomo e donna senza che la discriminazione sia giustificata da una causa oggettiva, è contraria al diritto comunitario.
Dunque il fisco, se verrà modificata la legge che dispone la norma censurata dalla Corte, dovrà restituire la metà delle imposte trattenute ai lavoratori di sesso maschile che, dalla fine del 2001 al giugno 2006, abbiano cessato il rapporto di lavoro percependo somme a titolo di incentivo. Gli interessati dovranno presentare un'apposita istanza di rimborso all'Agenzia delle entrate del Ministero delle finanze.

Corte di Giustizia Europea
Conclusioni dell'Avvocato Generale Dàmaso Ruiz-Jarabo Colomer
presentate il 12 maggio 2005

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