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22 Maggio 2012
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Infortuni domestici: coperti anche gli infortuni mortali

a cura di Fernando Cerutti

Con il decreto del Ministero del lavoro e del Ministero dell'economia del 31 gennaio 2006, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 113 del 17 Maggio 2006, sono stati riconosciuti ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni domestici (l'assicurazione delle casalinghe) anche gli esiti mortali causati da infortuni avvenuti in ambito domestico.
Di conseguenza, nel caso che venga accertato che dall'infortunio è derivato il decesso dell'assicurato, ai superstiti verrà corrisposta una rendita secondo quanto previsto dall'art. 85 del Testo Unico – legge 1124/1965 con decorrenza dal 1 giugno 2006 (15 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), nella seguente misura:
• 50 % al coniuge dell'assicurato;
• 20 % ai figli fino a 18 anni;
• per i figli viventi a carico: il 20 % fino ai 21 anni se studenti di scuola media professionale, non oltre il 26esimo anno di età se studenti universitari;
• 40 % ai figli orfani di entrambi i genitori
In mancanza di detti superstiti, la rendita spetta ai genitori oppure ai fratelli o sorelle viventi a carico.
Si tratta di una novità importante che viene incontro a una richiesta avanzata dalle parti sociali fin dall’emanazione della legge 493/1999 che regolava l'intera materia. La disposizione è stata possibile anche grazie al consistente avanzo economico di gestione derivato dalla differenza positiva tra le entrate relative ai versamenti degli assicurati e le uscite dovute all'erogazione delle prestazioni.
Si ricorda che i soggetti che possono iscriversi all'assicurazione sono: casalinghe e casalinghi; pensionati e pensionate di età non superiore ai 65 anni e che non svolgono attività retribuita; lavoratori in cassa integrazione guadagni o in mobilità; cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia; lavoratori stagionali, temporanei e a tempo determinato.
Non sono soggette all'obbligo assicurativo le persone con età inferiore ai 18 ani e quelle con età superiore ai 65.

Decreto 31 gennaio 2006, G n. 113 del 17.05.2006

Vedi anche: INAIL - Prestazioni - Rendita diretta per i lavoratori in ambito domestico

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