(a cura di Fernando Cerutti)
La Corte dei Conti ha stabilito che gli aumenti degli stipendi dei lavoratori statali stabiliti in sede di contrattazione collettiva (estensibili al personale posto in pensione nel periodo di vigenza contrattuale) non possono essere cumulati con i benefici derivanti dall'applicazione della perequazione automatica (art. 11 del Dlgs 503/1992) relativa allo stesso anno.
L'antefatto è un giudizio della Corte dei Conti della Regione Lazio del 2004 che aveva riconosciuto a una pensionata della scuola, in quiescenza dal 1 settembre 1996, il diritto di cumulare l’aumento dovuto all'incremento dello stipendio previsto dal CCNL per il biennio 1996/97 con quello derivante dall'aumento per la perequazione automatica relativa allo stesso anno. Contro questo giudizio ha fatto ricorso l'Inpdap. Il ricorso è stato accolto dalla Corte dei Conti con sentenza n. 9 del 4 gennaio 2006
La Corte dei Conti si richiama a una propria precedente sentenza (del 2003) nella quale si afferma che i benefici derivanti ai pensionati dagli aumenti contrattuali e quelli derivati da aumenti per perequazione automatica hanno lo stesso scopo – quello di garantire l'adeguamento della pensione all'aumento del costo della vita. E ne conclude che, dei due benefici, ne va riconosciuto soltanto uno: quello che risulta più vantaggioso per il pensionato.
Sentenza della Corte dei Conti N. 9 del 2006
vedi anche perequazione delle pensioni