(a cura di Fernando Cerutti)
Con la nota operativa n. 5 del 17 Gennaio 2006 l’Ente previdenziale dei pensionati Pubblici detta chiarimenti relativamente al comma 346 della Legge Finanziaria per l’anno 2006, apportando modifiche importanti alla vigente disciplina in materia di sequestro e pignoramento e per la cessione di stipendi e pensioni degli statali regolato dal DPR n. 180/1950.
La modifica stabilisce che, per sopravvenuta insolvenza in occasione di cessione del quinto (prestito) al pensionato sottoposto a recupero o pignoramento, si dovrà far salva la cifra corrispondente al trattamento minimo della pensione che per l’anno 2006 è pari a 427,58 euro mensili, in analogia a quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n.5 06/2002, con la quale il giudice ha precisato che la quota impignorabile della pensione, volta ad assicurare al pensionato i “mezzi adeguati alle esigenze di vita” che la Costituzione impone, gli sia garantita.
Questa nuova norma rende inoperante la disposizione che dichiarava l’impignorabilità della parte della pensione relativa alla indennità integrativa speciale
Prevista dall’art. 2 della L.324/1959, questa norma vale solo per i pensionati che hanno avuta liquidata la pensione prima del 1995, in quanto l’IIS era attribuita in cifra fissa e in modo aggiuntivo alla pensione.
Circolare Inpdap - Nota operativa n. 5