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22 Maggio 2012
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Maternità: riconosciuti alle pensionate Inpdap i periodi di assenza al di fuori del rapporto di lavoro

Già per le pensioni dell’Inps, in relazione all’applicazione dell’art. 25, comma 2, del D.lgs n. 151/2001, è stabilito che in favore dei soggetti iscritti al Fondo Lavoratori Dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell’AGO ai fini IVS, i periodi corrispondenti al congedo di maternità (astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice), verificatasi al di fuori del rapporto di lavoro, sono considerati utili ai fini pensionistici, a condizione che il soggetto possa far valere, al momento della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro. Fermo restando il requisito contributivo di cinque anni, i periodi corrispondenti all’astensione obbligatoria per maternità, fuori dal rapporto di lavoro, sono riconoscibili a domanda, indipendentemente dalla loro collocazione temporale.
Ora anche le pensionate dell’Inpdap hanno diritto al riconoscimento ai fini pensionistici dei periodi corrispondenti all’astensione obbligatoria del rapporto di lavoro per maternità, verificatasi in periodi antecedenti il lavoro, anche con domanda presentata quando si è in pensione.
In questo senso si sono pronunciate le Sezioni Riunite della Corte dei Conti con la sentenza n. 7 2006, dando risposta a una questione posta dalla Corte dei Conti della regione Piemonte relativa a due ricorsi presentati da due pensionate pubbliche contro la decisione dell’Inpdap che aveva negato a entrambe le ricorrenti tale diritto perché avevano presentato la domanda quando erano già in pensione e quindi, come tali, non potevano essere considerate ancora iscritte all’Inpdap. Affermando così a conclusione della vicenda che il diritto al riconoscimento in oggetto è esercitatile a domanda anche per le pensionate dello Stato, con effetto e a decorrere dalla data della domanda, anche se prodotta non in costanza di rapporto di lavoro.

Sentenza 7/2006/QM - Corte dei Conti - Sezioni Riunite

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