(a cura di Fernando Cerutti)
L’Inps, con il Messaggio n. 2804 del 25 gennaio 2006, impartisce disposizioni in merito alle nuove condizioni per il riconoscimento della pensione di reversibilità agli ex coniugi divorziati, a seguito della pubblicazione della Legge n. 263 del 28 dicembre 2005 che detta precise indicazioni sulla materia stabilendo che “per titolarità dell’assegno deve intendersi l’avvenuto riconoscimento dell’assegno medesimo da parte del tribunale”.
Da ora in poi, quindi, le domande avanzate da ex coniugi divorziati per avere la pensione di reversibilità dovranno essere correlate da copia della sentenza da cui risulti che l’interessato è titolare di assegno divorzile.
L’Inps ricorda inoltre che in caso di concorso del coniuge divorziato, titolare di assegno divorzile, con il coniuge superstite, visto che il compito di ripartire la pensione di reversibilità tra i due compete al tribunale, le sedi dovranno procedere a ripartire la pensione in base a quanto stabilito dal Giudice.
La prestazione dovrà essere messa in pagamento dal mese successivo a quello della notifica con la quale il tribunale ha attribuito una quota di pensione al coniuge divorziato.
Messaggio Inps e testo dell’art. 5 Legge 263 /2005