Martedì
22 Maggio 2012
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Non è più pignorabile il TFR dei pensionati degli Enti oltre il 5° del totale del debito

(a cura di Fernando Cerutti)

Anche per i pensionati degli Enti Pubblici (Regioni Province; Comuni) nel caso di un debito verso la Pubblica Amministrazione a titolo di risarcimento di un danno erariale non sarà più possibile sottoporre a sequestro e pignoramento l’Indennità di Fine Servizio oltre un quinto del relativo importo.

Cosi si è pronunciata la Corte Costituzionale con la Sentenza del 30 novembre 2005 n. 438 dichiarando fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 della Legge 8 Giugno 1966 n. 424, nella parte in cui non prevede per i dipendenti degli Enti Locali in analogia a quanto già avviene nello Stato, la sequestrabilità e la pignorabilità della indennità di Fine Servizio per crediti derivati da danno erariale senza osservare il limite di un quinto previsto dall’art. 545 del Codice di procedura Civile.

La questione era stata sollevata dalla Corte dei Conti della Regione Puglia nel corso di un procedimento in materia di danno erariale promosso a carico di un ex dipendente della Regione Puglia il quale aveva avanzato ricorso ai sensi dell’art. 669 del Codice Civile, diretto ad ottenere,
che l’efficacia del sequestro conservativo, disposto ai suoi danni fosse limitato fino alla concorrenza di un quinto dell’ammontare dell’emolumento.
Nel valutare la questione la Corte Costituzionale ha premesso che esistono varie sentenze che affermano che la varie categorie di Indennità di Fine Rapporto proprie del Pubblico Impiego hanno un carattere unitario, se pur governate da differenti meccanismi di erogazione. Dato tale carattere unitario ne consegue l’esigenza di equiparare i dipendenti Pubblici e i dipendenti degli Enti nello specifico problema dei limiti posti alla Pignorabilità degli emolumenti aventi fonte dal rapporto di lavoro.
Da qui la dichiarazione la dichiarazione di illegittimità della norma prevista dall’art. 4 della Legge n. 424/1966.

Sentenza della Corte Costituzionale N. 438 anno 2005

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