La Corte costituzionale, con la sentenza n. 256 del 21 giugno-4 luglio 2006, riconosce la fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 1122/55 (sollevata dal Tribunale di Roma con ordinanza del 2004) in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Il Tribunale di Roma aveva escluso la pignorabilità della pensione dei giornalisti iscritti all'Inpgi e così facendo aveva determinato una ingiustificata disparità di trattamento a confronto con il regime di generale pignorabilità previsto per le pensioni e le retribuzioni dei pensionati e dei lavoratori pubblici e privati.
La Corte sottolinea che in una precedente sentenza (la n. 209 del 1984) aveva già dichiarato illegittimo l’art. 1 della legge 1122/95 "nella parte in cui non prevede la pignorabilità per crediti alimentari delle pensioni, assegni e altre indennità" erogate in favore dei giornalisti; e il fatto l’Inpgi avesse acquisito natura privatistica di 'fondazione' (in base al Dlgs 509/94) non costituisce ragione idonea a giustificare il particolare trattamento riservato alle pensioni erogate dall'ente.
Di conseguenza, anche in armonia con quanto deciso da una ulteriore sentenza sulla stessa materia (la n. 506/2002), l'art.1 della legge 1122/1955 viene dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui esclude del tutto la pignorabilità della pensione dei giornalisti, fatte salve le eccezioni – previste dalla legge – della sola parte della pensione necessaria ad assicurare al pensionato i mezzi adeguati alle esigenze di vita, e la pignorabilità nei limiti del quinto della pensione in godimento.
Corte costituzionale - Sentenza n. 256/2006
Per avere maggiori informazioni vedi anche:
Sistema Previdenziale: Enti gestori: INPGI