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Martedì 22 Maggio 2012
Luna Crescente 
Santo del giorno
santa Rita da Cascia religiosa
Evento del giorno
Morte di Gaetano Bresci. Patto d'acciaio.
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| Pubblico impiego: valutata, ai fini della buonuscita, l'assenza facoltativa per maternità |
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Con la nota operativa n. 21 del 12 luglio 2006, l'Inpdap chiarisce alle sedi periferiche dell'Istituto che i periodi di astensione facoltativa dal lavoro per maternità delle lavoratrici del pubblico impiego sono valutati per intero ai fini del trattamento di fine servizio (enti locali e sanità) e della buonuscita (statali). L'Inpdap giunge a questa conclusione dopo una approfondita valutazione condotta sulla legislazione vigente in materia e tenendo conto del fatto che questo periodo di assenza dal lavoro è già preso in considerazione ai fini del TFR (il trattamento di fine rapporto dei lavoratori dipendenti ) sulla base degli articoli 2110 e 2120 del codice civile, così come viene valutato per intero, ai fini dell'indennità premio di servizio, il periodo di astensione facoltativa con assegno ridotto nei limiti di sei mesi ed entro il terzo anno di vita del bambino. In conclusione l'Inpdap, con la nota operativa citata, stabilisce che anche ai fini della buonuscita il periodo in discussione deve essere valutato sulla retribuzione virtuale intera, a partire dalla data di entrata in vigore della legge n. 53 del 28 marzo 2000, Disposizioni per il sostegno della maternità e paternità. L'Inpdap precisa inoltre che è a carico delle amministrazioni datrici di lavoro l'obbligo di versare i contributi relativi al periodo di assenza facoltativa.
Nota Operativa Inpdap n. 21 del 12 luglio 2006
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