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22 Maggio 2012
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Rivalutazione per l'anno 2006 dell'assegno al nucleo familiare e dell'assegno di maternità erogato dai Comuni

(a cura di Fernando Cerutti)

L'Inps con la circolare 47 bis comunica che, sulla base di una rettifica in corso di pubblicazione del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 60 del 13 marzo 2006, viene modificato quanto pubblicato con la circolare 47 del 20 marzo 2006. Con la nuova circolare 47 vengono stabiliti i nuovi importi delle prestazioni di cui all'art. 65, comma 4 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 e all'art. 74 del decreto legislativo n 151/2001 per l'anno 2006, come modificati a seguito dell'incremento dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati che, calcolato con le esclusioni di cui alla legge n. 81/92, è risultato pari all'1,7%.
In base al nuovo indice Istat, dal 1° gennaio 2006:
- per l'assegno mensile per il nucleo familiare (nuclei con almeno tre figli minori), l'importo in misura intera è rivalutato a 120,39 euro al mese; il limite ISE (indicatore della situazione economica) calcolato per il diritto relativo a cinque persone (genitori e tre figli) è pari a 21.671,69 euro;
- per l’assegno di maternità per la nascita, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento relativi al periodo 1° gennaio–31 dicembre 2006, l'importo è stato aumentato a 288,75 euro mensili (per complessive cinque mensilità pari a 1.443,73 euro); il valore dell'ISE (indicatore della situazione economica) del nucleo base composto da tre persone deve risultare per il 2006 pari a 30.099,59 euro.
Ricordiamo, che in virtù delle disposizioni contenute nell'art. 74 del TU n.151/2001, l'assegno in questione spetta sia alle donne non lavoratrici sia alle donne che percepiscono una prestazione previdenziale di maternità di importo inferiore all'assegno stesso, nel qual caso l'assegno è concesso in misura pari alla differenza tra l'importo della prestazione previdenziale e quello dell'assegno. Inoltre, a differenza di quanto avviene per il diritto all'assegno al nucleo, l'assegno di maternità secondo l'art. 49 della L. 488/99 spetta anche alle cittadine della comunità europea e alle extracomunitarie con carta di soggiorno.

Circolare n. 47 Bis, marzo 2006

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