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22 Maggio 2012
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Rivalutazione delle pensioni anche per i pensionati della Sanità

Dopo il CCNL dei lavoratori degli Enti locali, anche il CCNL dei lavoratori della Sanità è stato definitivamente approvato (Gazzetta ufficiale n. 135 del 13 giugno 2006) e l'Inpdap ha divulgato la nota operativa n. 54 (20 settembre 2006) che contiene le prime indicazioni per l'applicazione dei benefici contrattuali relativi al personale dell'area del Servizio sanitario nazionale relativamente al periodo 1° gennaio 2004-31 dicembre 2005. Il contratto si applica a tutto il personale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato (escluso il personale dirigente), in servizio alla data del 1 gennaio 2004 o assunto successivamente.
Anche per i lavoratori della Sanità gli incrementi di stipendio previsti dall'art. 2 del contratto avranno effetto sul trattamento ordinario di pensione, normale o privilegiata, e saranno corrisposti integralmente alle scadenze previste dal contratto secondo la date di attribuzione degli aumenti. Ne consegue che gli aumenti sono utili per la determinazione della nuova base stipendiale relativa alla quota A di pensione (art. 13 Dlgs 503/92), comprensiva anche dell'indennità professionale specifica, nonché dell'indennità di coordinamento (433,82 euro annui).
Per effetto, quindi, dei nuovi stipendi, dal 1° febbraio 2005 e dal 31 dicembre 2005 tutte le pensioni dirette o indirette relative ai lavoratori cessati dal servizio dal 2 gennaio 2004 al 31 gennaio 2005 dovranno essere ricalcolate in funzione degli aumenti di stipendio previsti dal CCNL di categoria.
Per ulteriori informazioni circa i tempi di applicazione e il diritto ai benefici, si consiglia di rivolgersi alle sedi locali del Sindacato Pensionati della Cgil.

Nota operativa Inpdap n. 54 del 20/09/2006

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