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Martedì 22 Maggio 2012
Luna Crescente 
Santo del giorno
santa Rita da Cascia religiosa
Evento del giorno
Morte di Gaetano Bresci. Patto d'acciaio.
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| Sanzioni per il non riconoscimento del contratto di un co.co.co. |
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La Direzione Generale per l'attività ispettiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 18 ottobre 2006 ha risposto a un interpello avanzato dall'Ordine nazionale dei Consulenti del lavoro che chiedeva chiarimenti circa la corretta interpretazione delle sanzioni da applicare in caso di non riconoscimento di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (art 2, comma 26 della legge 335/95). Nella risposta la Direzione chiarisce che l'obbligo di registrazione sul libro matricola riguarda anche i lavoratori con rapporto di lavoro coordinato e continuativo per ottemperare all'obbligo assicurativo Inail previsto dal Dlgs 38/2000. Non sussiste invece per i collaboratori coordinati e continuativi, diversamente da quanto disposto per i lavoratori subordinati, l'obbligo di registrazione sul libro paga; e se la registrazione sul libro paga viene fatta, deve limitarsi a indicare il totale dei compensi erogati, gli oneri contributivi e fiscali addebitati al lavoratore e le detrazioni fiscali applicate – la registrazione delle presenze non ha ragion d'essere in quanto per i lavoratori parasubordinati non è previsto un collegamento diretto tra importi percepiti e durata della prestazione. Il Ministero fa sapere quindi che se queste registrazioni non pertinenti venissero eseguite e fossero riconosciute non esatte, sarebbero comunque sanzionabili con sanzione amministrativa da € 25 a € 154 (art. 195 DPR n. 1124/1965 e successive modifiche). La violazione è ammessa a diffida – e quindi sanabile – ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 124/2004.
Prot. n. 25/I/0005220 – Risposta istanza di interpello avanzata dall’Ordine Nazionale dei Consulenti del Lavoro
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