Martedì
22 Maggio 2012
Luna Crescente
Santo del giorno
santa Rita da Cascia religiosa
Evento del giorno
Morte di Gaetano Bresci. Patto d'acciaio.
Sanzioni per il non riconoscimento del contratto di un co.co.co.

La Direzione Generale per l'attività ispettiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 18 ottobre 2006 ha risposto a un interpello avanzato dall'Ordine nazionale dei Consulenti del lavoro che chiedeva chiarimenti circa la corretta interpretazione delle sanzioni da applicare in caso di non riconoscimento di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (art 2, comma 26 della legge 335/95).
Nella risposta la Direzione chiarisce che l'obbligo di registrazione sul libro matricola riguarda anche i lavoratori con rapporto di lavoro coordinato e continuativo per ottemperare all'obbligo assicurativo Inail previsto dal Dlgs 38/2000.
Non sussiste invece per i collaboratori coordinati e continuativi, diversamente da quanto disposto per i lavoratori subordinati, l'obbligo di registrazione sul libro paga; e se la registrazione sul libro paga viene fatta, deve limitarsi a indicare il totale dei compensi erogati, gli oneri contributivi e fiscali addebitati al lavoratore e le detrazioni fiscali applicate – la registrazione delle presenze non ha ragion d'essere in quanto per i lavoratori parasubordinati non è previsto un collegamento diretto tra importi percepiti e durata della prestazione. Il Ministero fa sapere quindi che se queste registrazioni non pertinenti venissero eseguite e fossero riconosciute non esatte, sarebbero comunque sanzionabili con sanzione amministrativa da € 25 a € 154 (art. 195 DPR n. 1124/1965 e successive modifiche). La violazione è ammessa a diffida – e quindi sanabile – ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 124/2004.

Prot. n. 25/I/0005220 – Risposta istanza di interpello avanzata dall’Ordine Nazionale dei Consulenti del Lavoro

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