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Totalizzazione dei periodi assicurativi: la nuova normativa

(a cura di Fernando Cerutti)

Nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 Febbraio 2006 è stato pubblicato il Dlgs. n.42 del 2 Febbraio 2006, Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi, che sostituisce integralmente la vecchia disciplina.
Le nuove disposizioni sono le seguenti.
Il lavoratore iscritto a due o più gestioni previdenziali, e che non sia già titolare di trattamento pensionistico autonomo presso una di esse, ha la facoltà di cumulare (cioè di sommare) i periodi assicurativi non coincidenti, ciascuno di durata non inferiore a 6 anni, al fine di conseguire un unico trattamento pensionistico.
Le prestazioni che possono essere ottenute con la totalizzazione sono la pensione di vecchiaia, la pensione di anzianità con 40 anni di contributi, la pensione di inabilità, la pensione indiretta ai superstiti.
La totalizzazione può essere utilizzata da tutti i lavoratori dipendenti, autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni mezzadri, parasubordinati) e liberi professionisti (avvocati, ingegneri, medici, ecc.) ed è completamente gratuita: in questo senso è alternativa alla ricongiunzione dei contributi, che spesso è onerosa.
Circa le modifiche apportate alla previgente normativa (art. 71 della Legge 388/2000, abrogato con il Dlgs 42/2006), si propongono alcune considerazioni:
• La nuova normativa non migliora la precedente, anzi è notevolmente più restrittiva: la facoltà di totalizzazione può essere esercitata solo per periodi contributivi di durata pari o superiore a 6 anni.
• I nuovi limiti di età sono penalizzano le donne e i lavoratori che, dato il carattere del lavoro svolto, hanno un’età pensionabile più bassa dei 65 anni o un requisito contributivo più basso dei 20 anni.
• Il sistema di calcolo penalizza i lavoratori iscritti a fondi di previdenza pubblica obbligatoria, dal momento che la pensione totalizzata sarà interamente calcolata con il sistema di calcolo contributivo (più che una totalizzazione si tratta di una opzione per il sistema contributivo).
• La facoltà di totalizzare continua a non applicarsi ai fini del diritto all’assegno di invalidità, penalizzando così i soggetti più deboli e più bisognosi di tutela.

Decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42

per un'informazione più completa: Le prestazioni previdenziali, Totalizzazione

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