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Martedì 22 Maggio 2012
Luna Crescente 
Santo del giorno
santa Rita da Cascia religiosa
Evento del giorno
Morte di Gaetano Bresci. Patto d'acciaio.
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Rivalutazione per l'anno 2007 dell'assegno al nucleo familiare e dell'assegno di maternità e dei requisiti economici erogato dai Comuni |
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La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia ha emanato il Decreto pubblicato sulla G:U: n72 del 27 Marzo 2007 ove sono riportati i nuovi importi delle prestazioni di cui all’art. 65, comma 4 Legge 23 Dicembre 1998 n.448 ( Assegno al Nucleo Familiare numeroso) e dell’art. 74 del Dlgs n.151/2001 ( Assegno di Maternità) per l’anno 2007 in quanto modificati a seguito dell’incremento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie , che è risultato pari al 2% per l’anno 2007. In base al nuovo indice istat, dal 1° gennaio 2007 gli assegni risultano: L’Assegno per il nucleo familiare ( nuclei con almeno tre figli minori ), l’importo in misura intera è rivalutato a 122,80 Euro al mese; Il limite ISE ( indicatore della situazione economica ) calcolato per il diritto relativo a cinque persone ( genitori e tre figli) è pari a 22.105,12 Euro. L’Assegno di maternità, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento relativi al periodo 1° gennaio 31 dicembre 2007, l’importo è aumentato a 294,52 Euro mensili ( per complessivi cinque mensilità pari a 1.472,60 Euro); Il valore dell’ISE ( Indicatore della situazione economica) del nucleo base composto da tre persone deve risultare per il 2007 pari 30.701,58 Euro Ricordiamo, che in virtù delle disposizioni contenute nell'art. 74 del TU n.151/2001, l'assegno in questione spetta sia alle donne non lavoratrici che alle donne che percepiscono una prestazione previdenziale di maternità di importo inferiore all'assegno stesso, nel qual caso l'assegno è concesso in misura pari alla differenza tra l'importo della prestazione previdenziale e quello dell'assegno. Inoltre; A differenza di quanto avviene per il diritto all'assegno al nucleo, l'assegno di maternità secondo l'art. 49 della L. 488/99 spetta anche alle cittadine della comunità europea, ovvero in possesso di carta di soggiorno. ai sensi dell’art. 8 del Dlgs. N.286/98
Per un’informazione più completa vedi Cap Assegni al nucleo familiari
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