(a cura di Fernando Cerutti)
Le disposizioni legislative e amministrative relative alla concessione ai cittadini extracomunitari delle provvidenze economiche collegate all'invalidità civile sono in qualche misura contraddittori: mentre l'articolo 1 della Legge n. 289/98 prevede, per l'ottenimento della provvidenza, il possesso del solo 'permesso di soggiorno', l 'articolo 80, comma 9 della Legge 388/2000 (legge finanziaria 2001) prevede il possesso della 'carta di soggiorno' che equipara gli extracomunitari ai cittadini italiani – senza cittadinanza, niente provvidenze economiche.
Col messaggio n. 012178 del 24/4/2006 l'Inps, pur consapevole che l’argomento è tuttora in discussione presso la Corte costituzionale (poiché l’ultima normativa potrebbe essere in contrasto con specifici regolamenti comunitari, in particolare con il regolamento n. 859/2003), chiarisce che il possesso della carta di soggiorno è per i cittadini extracomunitari condizione necessaria per ottenere il trattamento economico di invalidità civile.
Messaggio INPS.Hermes. n. 012178 del 24/04/2006
Brevi note su Permesso e Carta di Soggiorno