Martedì
22 Maggio 2012
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Restituzione di somme trattenute in più ai fini IRPEF “Pensioni Integrative”


L’Inps sta inviando ai pensionati beneficiari di Pensione Integrativa ( Personale degli enti pubblici Legge 70/1975 es.Inps )una lettera in cui comunica che a partire dal 1 gennaio 2006 il calcolo delle imposte della pensione integrativa è determinato sull’87,50% della quota integrativa della pensione anzichè sul 100% e pertanto ciò ha determinato un conguaglio a credito che sarà restituito.
Inoltre comunica, che nel caso l’interessato decidesse di presentare istanza all’Amministrazione Finanziaria per ottenere il rimborso della maggior imposta pagata negli anni pregressi potrà rivolgersi alle sedi territoriali Inps che hanno in carico la pensione.
La questione nasce dal differente trattamento previsto per le pensioni integrative dal Dlgs. 21 Aprile 1993 n.124 ( Legge sulla disciplina delle forme pensionistiche Complementari) e dalla risoluzione n.295/E che ha precisato che le pensioni integrative nate entro il 31/12/2000 non potevano essere assoggettate ad una imposta nella misura dell’87,50% in quanto non configurabili quali fondi integrativi di previdenza complementare.
Tale distinzione ha comportato vari interventi degli Organismi Giurisdizionale con pronunciamenti per la maggior parte tendenti all’accoglimento della tesi favorevole a che i soggetti cessati dal servizio in epoca successiva al 31/12/2000 possano fruire della tassazione agevolata ridotta all’87;50% sull’ammontare delle prestazioni periodiche riferite al montante maturato entro tale data..
In conclusione l’Agenzia delle Entrate del Ministero delle Finanze preso atto del consolidato orientamento della Corte di Cassazione ( Circolare del 26/06/2006 n.25) rinuncia a proseguire nella controversia e invita gli uffici periferici ad adeguarsi, e quindi anche l’Inps si adegua rimborsando le imposte riscosse in più nel 2006, per gli arretrati invitiamo i pensionati ad  inoltrare domanda .

Circolare del 26/06/2006 n.25

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