Martedì
22 Maggio 2012
Luna Crescente
Santo del giorno
santa Rita da Cascia religiosa
Evento del giorno
Morte di Gaetano Bresci. Patto d'acciaio.
Estesa la possibilità di utilizzare i periodi di contribuzione estera ai fini della totalizzazione

Il ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, interpellato dall’Inps, chiarisce che, ai fini del raggiungimento del requisito richiesto per ottenere la totalizzazione dei contributi versati in varie gestioni (avere un’anzianità contributiva almeno pari a 20 anni e sessantacinque anni di età, oppure 40 anni di contributi a prescindere dall’età anagrafica), possono essere utilizzati anche i periodi assicurativi maturati all’estero, nei Paesi della Comunità Europea e con quelli ove esita una convenzione bilaterale sulla Sicurezza Sociale (vedi Svizzera).
Il chiarimento del Ministero risolve le perplessità avanzate da alcune sedi periferiche dell’Istituto Previdenziale circa la materia relativa al cumulo e, in particolare, se debbano essere considerate anche le contribuzioni versate all’estero e in quale modo.
La nota quindi, oltre ad affermare che tali periodi vanno conteggiati a prescindere dal limite dei 6 anni minimo per ogni gestione previsto dall’articolo 1, comma 1, del D.lgs, ma rispettando invece solo il minimale di un anno di contribuzione per il diritto alla totalizzazione stabilito dalla normativa comunitaria o dalle singole convenzioni, visto che il limite dei 6 anni è previsto per la totalizzazione a livello nazionale, mentre per la totalizzazione in regime internazionale vigono i  limiti previsti dalla normativa comunitaria o da quella bilaterale.
È inoltre utile chiarire che nulla è mutato circa la normativa che regola la materia; in particolare giova ricordare che la totalizzazione è ammessa a condizione che riguardi tutti e per intero i periodi assicurativi in possesso. È invece preclusa a chi abbia già acquisito la pensione o abbia chiesto la restituzione dei contributi (ove tale possibilità sia prevista) in data successiva all’entrata in vigore della Legge. La preclusione riguarda anche coloro la cui domanda di ricongiunzione presentata in data successiva all’entrata in vigore del D.lgs 42/2006 sia stata accettata.

Messaggio Inps n. 030610 del 16 novembre 2006

Per ulteriori e più precise informazioni consultate il capitolo
Prestazioni Previdenziali, Totalizzazione

Cerca: