Dal 4 Luglio 2006 non sarà più possibile ai lavoratori del pubblico impiego dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato (di cui all'art. 1 del Dlgs 30 marzo 2001, n.165) chiedere di essere trattenuti in servizio fino al compimento dei 70 anni di età.
La nuova disposizione è riportata nella Nota operativa dell'Inpdap numero 51 del 6 settembre 2006, con la quale l'istituto dispone le direttive di applicazione di quanto deciso dall'art. 33 del DL 223/06 che abroga le norme, relative al problema in discussione, contenute nella legge n.186/2004, che autorizzavano il trattenimento in servizio del personale pubblico fino a 70 anni.
Va chiarito che la nuova norma non ha nessun effetto nei confronti di coloro che alla data del 4 luglio 2006 avevano già avuto accolta e autorizzata la richiesta di trattenimento in servizio – per loro continuano ad essere applicate le vecchie disposizioni "le quali prevedevano la facoltà di essere trattenuto in servizio a domanda e previa accettazione dell'Ente datore di lavoro, avendo ben chiaro che i periodi di lavoro svolti dopo il trattenimento in servizio non davano luogo alla corresponsione di alcuna tipologia di incentivazione al posticipo del pensionamento né al pagamento dei contributi pensionistici che non avranno effetti ai fini della misura del trattamento pensionistico." Inoltre non era previsto, per il periodo di trattenimento in servizio, il pagamento dei contributi né per la quota a carico dell'Ente, né per quella a carico del dipendente.
INPDAP – Nota operativa n. 51
Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223